La formazione assorbe le 40 ore

martedì 12 settembre 2017

L'aggiornamento obbligatorio esaurisce quasi del tutto il monte per le attività funzionali

Risultati immagini per no formazione obbligatoria Per le attività collegiali, scatta il diritto allo straordinario


La formazione obbligatoria si mangia le 40 ore delle attività funzionali all'insegnamento. La legge 107/2015 ha introdotto l'obbligatorietà della formazione dei docenti. E i dirigenti scolastici stanno organizzando corsi di formazione destinati ai docenti anche di 20 ore. Ma gli obblighi dei docenti restando regolati dal contratto collettivo di lavoro, il quale dispone che le attività funzionali all'insegnamento, nelle quali si inquadrano gli obblighi di formazione, non possano superare le 40 ore annue. Il rischio che si corre, dunque, è che lo sforamento del monte annuale di tale attività determini l'insorgenza di crediti retributivi in capo ai docenti eccedenti la disponibilità finanziaria delle istituzioni scolastiche, in ciò ingenerando eventuali ipotesi di danno erariale.
L'obbligatorietà della formazione discende dal comma 124, dell'articolo 1, della legge 107/2015, il quale dispone che: «La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale». La norma parla espressamente di formazione in servizio. Vale a dire di un adempimento che rientra negli obblighi di lavoro. Ma non prevede la possibilità di una copertura economica «ad hoc» per finanziare l'eventuale lavoro straordinario. Ne consegue che tali adempimenti debbano necessariamente rientrare nella prestazione ordinaria. Fermo restando che, qualora i dirigenti scolastici dovessero autorizzare ore aggiuntive di lavoro collegate agli oneri di formazione, tali ore aggiuntive vanno pagate.
D'altra parte, una lettura costituzionalmente orientata del comma 124 della legge 107 non può prescindere dal fatto che l'articolo 36 della Carta dispone che la retribuzione debba essere proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Sulla qualità del lavoro, trattandosi di prestazione non di insegnamento, ma finalizzata al miglioramento della qualità di tale insegnamento tramite la formazione, i relativi adempimenti debbano essere necessariamente inquadrati nelle attività funzionali all'insegnamento. Che sono regolate dall'articolo 29 del vigente contratto di lavoro. In particolare, le attività di formazione, essendo rivolte a tutti i docenti della scuola, non possono che essere inquadrate nelle attività previste dal comma 3, lettera a) dell'articolo 29, che regola le attività funzionali all'insegnamento relative al collegio dei docenti. Sulla quantità del lavoro, la clausola negoziale prevede un monte ore tassativo di 40 ore l'anno per provvedere ai relativi adempimenti. Monte ore che, non di rado, viene sforato anche oggi solo per svolgere le attività ordinarie. Pertanto, a meno che i dirigenti scolastici non dispongano una drastica riduzione delle attività del collegio dei docenti, è probabile che, alla fine dell'anno, molti insegnanti matureranno crediti retributivi in aggiunta a quelli della retribuzione ordinaria.
Sulla questione vi è anche un precedente giurisprudenziale (Tribunale di Verona - Sez. Lavoro - Sent. 11/04/2011, n. 46). In quell'occasione il giudice aveva accertato che le ore prestate per partecipare a un corso di formazione sulla sicurezza, essendo state prestate oltre il monte ore obbligatorio, dovessero essere qualificaste « come vere e proprie ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste e come tali essere retribuite».
La retribuzione delle ore aggiuntive funzionali all'insegnamento è regolata dalla tabella 5 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro: 17,50 euro l'ora. Sull'applicabilità del contratto non vi è dubbio alcuno. La Suprema corte, infatti, è costante nel ritenere che la misura della retribuzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36 della Costituzione, debba essere quella stabilita nei contratti collettivi. Contratti collettivi che costituiscono anche la fonte primaria dei diritti e dei doveri dei lavoratori.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, infatti, hanno stabilito che «i rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato» (Sezioni unite civili, presidente Carbone, relatore P. Picone n. 21744 del 14 ottobre 2009). Tale principio è stato recepito di recente anche dal legislatore, nell'art. 40 del dlgs 165/2001 il quale dispone che «la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro».
Pertanto, se i dirigenti scolastici non dovessero tenere conto che la formazione, rientrando tra gli obblighi di servizio, debba necessariamente essere compresa nei limiti orari della prestazione ordinaria contrattualmente prevista, il rischio che si corre è quello di sforare il budget delle istituzioni scolastiche ingenerando danno erariali con azioni di rivalsa a catena da parte della Corte dei conti a carico dei dirigenti scolastici inadempienti. 

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