Alternanza scuola lavoro: nessuno può essere obbligato a fare il tutor

sabato 11 marzo 2017

Alternanza scuola lavoro: nessuno può essere obbligato a fare il tutor

– “Ma sono obbligato a fare il tutor? E’ delle domande più ricorrenti nella secondaria di II grado da quando la legge 107 ha imposto 400 ore di alternanza scuola lavoro nei tecnici e professionali e 200 ore nei licei.
Il fatto che la domanda venga posta ripetutamente, e che spesso non si sappia dove trovare la risposta, la dice lunga sul grado di improvvisazione con cui molte scuole rispondono alle nuove incombenze.
Nessuno dovrebbe essere “obbligato”, perché la normativa vigente non prevede alcun obbligo, anzi delinea una figura dalla specifica professionalità, considerata “strategica” per il buon esito dell’ASL.
La Guida operativa predisposta dal Miur nel 2015 è il riferimento fondamentale per la progettazione e organizzazione delle attività, nonché per la valutazione, certificazione e modulistica. E’ un documento di quasi 100 pagine, e forse per questo pochi lo hanno letto con attenzione.
Il tutor deve essere “designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili”. Deve possedere “esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo”, lavorando in stretta collaborazione col tutor aziendale. Dovrebbe pure essere formato, visto che il Piano nazionale di formazione inserisce l’ASL tra le priorità delle azioni formative per lo sviluppo della capacità progettuale, di gestione, di valutazione e di certificazione delle competenze.
Il tutor dovrà essere retribuito, essendo un incarico aggiuntivo. Il compenso può essere definito anche in forma forfettaria dalla contrattazione di istituto, con risorse a carico del Fondo di istituto e/o delle somme assegnate alla scuola per le attività di alternanza, che a decorrere dal 2016 ammontano a100 milioni di euro annui per le scuole secondarie di secondo grado, come stabilito dalla legge 107 e come riportato nella Guida operativa sopra richiamata.
Una faq del Miur chiarisce inoltre che non è prevista la presenza obbligatoria del tutor scolastico in azienda durante lo svolgimento delle attività di alternanza. “I suoi compiti di assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificarne il corretto svolgimento possono essere svolti a distanza, oppure durante incontri organizzati presso la scuola. L’importante è che lo studente in azienda sia seguito dal tutor formativo esterno designato dalla struttura ospitante, che ha il compito di assistere il giovane nel suo percorso di apprendimento attraverso il lavoro”.
I compiti dei tutor interno ed esterno sono dettagliatamente indicati nella Guida operativa a pagina 33: dall’elaborazione del percorso formativo, all’assistenza e monitoraggio, alla valutazione “congiunta” degli obiettivi raggiunti e delle competenze progressivamente sviluppate dallo studente.
Il tutor interno ha anche il compito di rapportarsi agli organi scolastici preposti (dirigente scolastico, funzione strumentale, dipartimenti, collegio docenti, comitato tecnico scientifico o comitato scientifico), e di informare il consiglio di classe per fornire gli elementi utili alla valutazione finale dei risultati di apprendimento conseguiti.
Anna Maria Bellesia, La Tecnica della scuola, 10.3.2017

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