Neoassunti: superamento anno di prova e ricostruzione della carriera

– In questi giorni in moltissime scuole italiane, si stanno riunendo i “Comitati per la valutazione dei docenti”, per esaminare le relazioni finali dei docenti neoassunti e dei loro tutor al fine del superamento dell’anno di prova.
Oltre ai neoassunti, hanno partecipato a questo rito anche i docenti che sono passati di ruolo. Come previsto dall’art.13 comma 1 del DM 850/2015, al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche  compresi gli esami di qualifica e di Stato e la conclusione dell’anno scolastico, ilComitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. I docenti neoassunti sono chiamati a colloquiare alla presenza del Dirigente Scolastico e dei docenti facenti parte del Comitato. All’esito del colloquio, come scritto nell’art.13 comma 3 del DM 850/2015, il Comitato si riunisce per l’espressione del parere di superamento o meno dell’anno di prova del neoassunto. Dopo il superamento dell’anno di prova, il docente dovrà incominciare a pensare alla propria ricostruzione di carriera.
Che cosa è la ricostruzione di carriera? La ricostruzione di carriera è un protocollo che consente di far valere i servizi di insegnamento, valutabili e riconoscibili, svolti precedentemente all’assunzione in ruolo, per ottenere il riconoscimento dell’anzianità e una classe stipendiale più elevata. La ricostruzione di carriera è un atto che deve essere richiesto alla segreteria della scuola di servizio di titolarità definitiva. Per cui i neoassunti dovranno attendere la mobilità e vedere a quale scuola saranno assegnati.
Per cui il docente neoassunto potrà presentare richiesta di ricostruzione della carriera a partire dal 1° settembre 2016, se presentata prima, sarà considerata intempestiva e non presa in considerazione.
Ma quali sono i tempi legali per la presentazione della ricostruzione di carriera dei docenti? I tempi sono precisati nel comma 209 dell’art.1 della legge 107/2015, in cui è specificato che le domande vadano presentate dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno. Nella domanda, rivolta al Dirigente scolastico, si devono elencare tutti i servizi valutabili con dichiarazioni sostitutive delle relative certificazioni, ai sensi del DPR 445/2000. Oltre la domanda per la ricostruzione della carriera, si può presentare la domanda ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto. Le domande ai fini previdenziali servono ad incrementare, attraverso il ricongiungimento e il riscatto degli anni universitari e deiperiodi lavorativi validi per la futura pensione. In buona sostanza è consigliabile ricordare ai neoassunti di preparare tutto il materiale utile per queste domande, perché se non lo faranno da settembre a dicembre, perderanno un anno di tempo per ottenere il diritto dell’adeguamento dello stipendio e degli arretrati dovuti.

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