Archive for giugno 2016

Neoassunti: superamento anno di prova e ricostruzione della carriera

– In questi giorni in moltissime scuole italiane, si stanno riunendo i “Comitati per la valutazione dei docenti”, per esaminare le relazioni finali dei docenti neoassunti e dei loro tutor al fine del superamento dell’anno di prova.
Oltre ai neoassunti, hanno partecipato a questo rito anche i docenti che sono passati di ruolo. Come previsto dall’art.13 comma 1 del DM 850/2015, al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche  compresi gli esami di qualifica e di Stato e la conclusione dell’anno scolastico, ilComitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. I docenti neoassunti sono chiamati a colloquiare alla presenza del Dirigente Scolastico e dei docenti facenti parte del Comitato. All’esito del colloquio, come scritto nell’art.13 comma 3 del DM 850/2015, il Comitato si riunisce per l’espressione del parere di superamento o meno dell’anno di prova del neoassunto. Dopo il superamento dell’anno di prova, il docente dovrà incominciare a pensare alla propria ricostruzione di carriera.
Che cosa è la ricostruzione di carriera? La ricostruzione di carriera è un protocollo che consente di far valere i servizi di insegnamento, valutabili e riconoscibili, svolti precedentemente all’assunzione in ruolo, per ottenere il riconoscimento dell’anzianità e una classe stipendiale più elevata. La ricostruzione di carriera è un atto che deve essere richiesto alla segreteria della scuola di servizio di titolarità definitiva. Per cui i neoassunti dovranno attendere la mobilità e vedere a quale scuola saranno assegnati.
Per cui il docente neoassunto potrà presentare richiesta di ricostruzione della carriera a partire dal 1° settembre 2016, se presentata prima, sarà considerata intempestiva e non presa in considerazione.
Ma quali sono i tempi legali per la presentazione della ricostruzione di carriera dei docenti? I tempi sono precisati nel comma 209 dell’art.1 della legge 107/2015, in cui è specificato che le domande vadano presentate dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno. Nella domanda, rivolta al Dirigente scolastico, si devono elencare tutti i servizi valutabili con dichiarazioni sostitutive delle relative certificazioni, ai sensi del DPR 445/2000. Oltre la domanda per la ricostruzione della carriera, si può presentare la domanda ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto. Le domande ai fini previdenziali servono ad incrementare, attraverso il ricongiungimento e il riscatto degli anni universitari e deiperiodi lavorativi validi per la futura pensione. In buona sostanza è consigliabile ricordare ai neoassunti di preparare tutto il materiale utile per queste domande, perché se non lo faranno da settembre a dicembre, perderanno un anno di tempo per ottenere il diritto dell’adeguamento dello stipendio e degli arretrati dovuti.

A GIUGNO I DOCENTI NON DEVONO STARE NELLE SCUOLE VUOTE

Sono numerose le richieste di chiarimenti che arrivano ai Cobas della scuola da parte dei docenti che, terminate ormai le lezioni, sono obbligati dai presidi-podestà ad inutili quanto illegittime presenze nelle scuole vuote a presidiare il nulla della malascuola di Renzi e Confindustria.
Ricordiamo che se non sono i lavoratori a lottare per i loro diritti e contro i soprusi dei presidi-sceriffo saremo sempre di più costretti alla ulteriore svendita di quanto conquistato con le lotte nei decenni passati, cosa che avviene con la complicità dei sindacati di regime e/o concertativi che hanno già svenduto salari e pensioni per garantirsi qualche prebenda di casta.
Ricordiamo qui sotto quali sono gli obblighi di servizio  e i riferimenti normativi che dirigenti e docenti devono rispettare e che i docenti devono esigere siano rispettati. In caso di violazione mettetevi in contatto con i Cobas della scuola per la vertenza.
LE NORME AFFERMANO CHE NON SIAMO PASSACARTE....
Gli artt. 28 e 29 del CCNL/2007 definiscono puntualmente gli obblighi di lavoro del personale docente articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali all’insegnamento.
Quando le lezioni sono terminate l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 28) non è più dovuta, per l’ovvia constatazione che mancano gli allievi a cui insegnare (l’art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo).
Le attività funzionali all’insegnamento (art. 29) sono così suddivise: 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
I due tipi di impegni non possono essere sommati. Le ore non vanno confuse o considerate “intercambiabili”. Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80.
A queste si aggiungono ovviamente le attività obbligatorie in riferimento agli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (tali attività non sono ricomprese nelle 40+40 ore).
Ricordiamo che se il docente ha già raggiunto le 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e sono previsti altri incontri, ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive o all’esonero dalla partecipazione.
Nel contratto non si rinviene obbligo alcuno a carico dei docenti quando le lezioni sono sospese (mese di giugno compreso), salvo che per la parte residua degli obblighi relativi alle attività collegiali, sopra citate, di cui all’art. 29 del contratto.
Le uniche prestazioni che possono essere richieste nel periodo di sospensione delle lezioni sono dunque le attività funzionali all’insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di collegio docenti e consigli di classe, ma solo se programmate, cioè comprese nel piano approvato dal collegio a inizio d’anno, e nella quantità fissata dal CCNL/2007.
Il Piano annuale delle attività del personale docente viene adottato all’inizio dell’anno scolastico su proposta del dirigente e può essere aggiornato in corso d’anno sulla base delle esigenze che a mano a mano si presentano.
L’aggiornamento del Piano ed eventuali impegni aggiuntivi deve comunque coinvolgere il collegio docenti, organo rappresentativo di coloro che poi a quel Piano devono dare coerente attuazione
I docenti, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività NON possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):
  • Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
  • A recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
  • Ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
  • Ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.
Ciò vale per qualsiasi ordine di scuola a lezioni terminate.
L’unica eccezione è per i docenti di II grado non impegnati negli esami. 
L'art. 11 dell'OM. n. 41 dell'11 maggio 2012 prescrive: “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte..
“Rimanere a disposizione” non vuol dire però obbligo della presenza o della firma per tutti i giorni che vanno dal termine delle lezioni al 30/6. Non a caso il comma poi specifica “assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”.
Ricordiamo inoltre a tutti la Nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980, che già all’epoca chiariva la questione: “Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia della prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.”
Gli stessi concetti sono stati ribaditi con successive note e sentenze. Tra queste ultime ricordiamo quella del Consiglio di Stato n. 173/1987 in cui si decretava: “…Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974”.
Stralcio della sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004:“…In difetto di una delibera da parte del collegio dei docenti di programmazione di determinate attività in concomitanza con lo svolgimento degli esami(…), gli insegnanti non nominati nelle commissioni d’esame non sono tenuti ad essere presenti a scuola…”.
Stralcio della sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli, r.g. 5344/2006: durante la sospensione dell’attività didattica possono essere effettuate solo attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio nel mese di Settembre (eventualmente integrato con delibere successive) e, comunque, nel rispetto delle 40 + 40 ore annue di attività collegiale”.

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