Archive for novembre 2015

punteggio per attività alternativa alla religione cattolica

Il punteggio svolto per attività alternative alla religione cattolica deve essere valutato anche nelle Graduatorie ad esaurimento. Una interpetazione da sempre sostenut da OS.it trova conferma in una sentenza. 
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Pietropaolo, con un’innovativa sentenza depositata nei giorni scorsi, ha ritenuto pienamente valutabile al fine dell’ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, e nella classe di concorso di provenienza, il servizio prestato a seguito di contratto di lavoro a tempo determinato per l’insegnamento obbligatorio di “attività alternative alla religione cattolica”.
La ricorrente, difesa dall’Avv. Nino Ruscitti del foro di Sulmona, inclusa nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A019, pur di lavorare, aveva potuto stipulare esclusivamente contratti per l’insegnamento delle attività menzionate per ben due anni scolastici che, al momento dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento indetto dal D.M. n. 235/2014, non le erano stati affatto valutati dal MIUR in ragione non tanto di una previsione normativa contraria quanto piuttosto di un’espressa regolamentazione della materia.
Nella sentenza, infatti, è dato leggere “Neppure può ritenersi ostativo il dato formale della mancata previsione di una specifica regolamentazione in ordine alla valutazione dei servizio prestato, dovendosi valorizzare il dato della sostanziale omogeneità delle situazioni poste a raffronto (quella dell’insegnamento curriculare e quella delle attività alternative alla religione cattolica), le quale implicano, in ogni caso, un’attività di insegnamento che differisce solo per la tipologia di contenuto, ma non certo sotto il profilo qualitativo, trattandosi di attività pur sempre prestata da docente titolato e selezionato in virtù dell’abilitazione posseduta e della utile collocazione in graduatoria”.
La docente, dunque, che non aveva stipulato negli anni scolastici presi in considerazionealtri contratti di docenza per insegnamento curriculare per la classe di concorso A019, vedrà integralmente valutato in quest’ultima classe di concorso il servizio prestato per le predette “attività alternative alla religione cattolica” obbligatorie per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica.

pensionamenti scuola

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Ecco chi saranno i docenti e Ata interessati a presentare la domanda
di pensione al 1° settembre 2016 e quante posti si libereranno nella scuola.  
Il ministero dell’Istruzione accelera suipensionamenti di insegnanti, educatori e personale Ata nella scuola a partire dal 1° settembre 2016. Infatti potrebbe essere varato in tempi brevi il decreto che fissa i termini per lapresentazione delle domande per l’andata in pensione del personale scuola: vediamo dunque, allo stato attuale delle cose, come sarebbe composta la platea degli interessati e le ultime indiscrezioni sul piano del governo per risolvere la questione delle cattedre che resterebbero libere.
Scuola, pensione al 1° settembre 2016: ecco chi sono i docenti e Ata che potranno presentare domandaInteressati a presentare domanda di pensionamento saranno gli insegnanti ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) con contratto a tempo indeterminato desiderosi di cessare il servizio per:
  • essere giunti al limite del servizio
  • dimissioni volute
  • trattenimento a lavoro per raggiungere il minimo contributivo
  • cambiamento del proprio contratto da orario pieno a part-time seguendo le condizioni previste dalla legge
  • scegliere l’opzione donna con decorso del trattamento pensionistico a partire dal prossimo 1° settembre
  • annullare una precedente domanda di pensione
Pensionamenti scuola 2015: ecco quante cattedre si libererannoSe le indiscrezioni di corridoio dovessero trovare conferma, il Ministero dell’Istruzione dovrebbe emanare a breve il decreto e, comunque, in anticipo rispetto a quanto avvenuto negli scorsi anni. Di conseguenza verrebbe anche anticipata la scadenza per la presentazione delle domande che, per il 2015, era fissata allo scorso 15 gennaio.
Sulla base dei calcoli fatti da Azienda Scuola, il numero degli insegnanti e dei dipendenti Ata che potrebbero lasciare il lavoro a settembre 2016 dovrebbe superare le 20 mila unità, un dato comunque in diminuzione del 35 percento rispetto al numero di personale andato in pensione nello scorso settembre.
Se venisse l’anticipazione del termine, consentirebbe di poter preventivamente avere un dato certo delle cattedre che si libereranno per l’anno scolastico 2016-2017 con una migliore programmazione della mobilità 2016. Proprio quest’ultima rappresenta un vero e proprio rompicapo al quale dovrà dare una soluzione ottimale il Ministero dell’Istruzione dopo le assunzioni in ruolo, con sede provvisoria, effettuate a partire da questa estate secondo quanto previsto dalla legge sulla Buona Scuola. Attualmente, infatti, le operazioni si presentano particolarmente complesse per l’immissione di circa 95 mila nuovi docenti distribuiti tra le varie fasi della legge 107 del 2015.

Supplenze su posti di potenziamento: come procedere

Gli Uffici Scolastici forniscono in questi giorni indicazioni sulle supplenze da conferire sui posti di potenziamento, o perchè rimasti vuoti (e sono ben 7.793) o perchè il destinatario ha differito la presa di servizio.

Le indicazioni sono state fornite ai Dirigenti degli USR e ai sindacati nella riunione al Miur del 18 novembre, di cui avevamo parlato in Supplenze fino al 31 agosto e 30 giugno su posti non coperti da fase C. Da quali graduatorie
E tuttavia, spiace notare come gli Uffici stiano dando in merito indicazioni difformi. Le indicazioni più puntuali e rispettose della normativa provengono al momento dall’USR Lazio.
Il punto di partenza è il comma 95 art. 1 della legge 107/15, “A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all’articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria”.
Pertanto, mentre non si darà luogo a sostituzioni brevi e saltuarie né, per il corrente a.s., a supplenze fino all’avente titolo, potranno essere stipulati
  • incarichi a tempo determinato con scadenza 30 giugno, in tutti i casi in cui l’assegnazione della sede ai neo immessi in ruolo è stata oggetto di differimento.
I contratti a tempo determinato su posti di potenziamento rimasti vacanti (non assegnato alcuno docente per mancanza di aspiranti) andranno stipulati con scadenza 30 giugno 2016 (con possibilità di proroga al 31 agosto 2016).
Relativamente ai posti di potenziamento per il sostegno, è possibile procedere alla copertura dei posti rimasti vacanti (nessun aspirante) e disponibili (per differimento) solo in presenza di docenti in possesso del titolo di specializzazione.
Pertanto, in mancanza di tali docenti non si dovrà procedere alla stipula di alcun contratto a tempo determinato.
Saranno oggetto di supplenza, per la restante parte di orario, i posti attribuiti con contratto part-time.
Da quali graduatorie.
Premesso quanto sopra, in caso di esaurimento delle GaE, gli incarichi a tempo determinato saranno stipulati attingendo dalle Graduatorie di Istituto della medesima Classe di Concorso del potenziamento attribuito.
L’istituzione scolastiche (del I ciclo) che non è in possesso delle graduatorie prelative alla classe di concorso del potenziamento si rivolgerà all’Istituto di titolarità del docente utilizzato in altro grado di istruzione.
Nel caso invece l’istituzione scolastica di II grado ha avuto assegnato un docente di una classe di concorso non presente nell’istituzione medesima, si rivolgerà alla scuola viciniore facendosi inviare la specifica graduatoria, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla supplenze.
Per i posti e la classi di concorso non esaurite nel corso delle operazioni di conferimento degli incarichi tempo indeterminato/ determinato, le disponibilità dovranno essere comunicati agli ATP per la relativa copertura. Tale procedura dovrà essere adottato anche per la copertura dei posti dei vicari nominati traendoli da altra classe di concorso.
Dunque, come già indicato dalla redazione di OS.it, il procedimento corretto è di attribuire tali supplenze in prima istanza da GaE e poi nel caso di graduatorie esaurite, passare alle Graduatorie di istituto.

il neocaporalato nella scuola si chiama TFA

martedì 24 novembre 2015


Nuova formazione: addio TFA (ultimo a gennaio 2016?). Le supplenze saranno svolte dai tirocinanti a 400 euro al mese? Chi vince il concorso avrà un contratto a tempo determinato


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Nel testo della riforma della scuola anche una delega per riformulare il percorso di formazione e reclutamento dei docenti. Cosa prevede? Si aboliranno i TFA, ma sarà garantito il terzo ciclo che partirà entro gennaio 2016.
Integrazione tra formazione e reclutamentoL’emendamento approvato istituisce un sistema unitario e coordinato che comprende sia la formazione iniziale dei docenti che le procedure per l’accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell’alta formazione artistica e, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata.
Assunti per concorso, retribuiti, ma a tempo determinatoL’emendamento avvia un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale, di docenti nella scuola secondaria statale; l’accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale, o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso; i vincitori sono assegnati ad un’istituzione scolastica o ad una rete tra istituzioni scolastiche. Ovviamente il meccanismo non riguarderà il prossimo concorso, ma quelli futuri, all’avvio della riforma sulla formazione e il reclutamento.
Quanto sarà retribuito l’apprendistato?Non ci sojno ancora riferimenti a riguardo, ma una ipotesi possiamo farla. Infatti secondo le regole nazionali sugli apprendistati lo stipendio minimo è di 400 euro mensili.
Per diventare docenti a tempo indeterminatoPerché il vincitore del concorso possa essere assunto a tempo indeterminato dovrà completare il percorso che prevede:
  1. nel corso del primo anno di contratto, il conseguimento di un diploma di specializzazione all’insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
  2. nei due anni successivi, successivamente al conseguimento del diploma, l’effettuazione di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente,anche in sostituzione di docenti assenti, presso l’istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione.

chiarimenti fase C

I chiarimenti riguardano essenzialmente le problematiche connesse a presa di servizio e supplenze
miur-faseC65
Nel pomeriggio si è tenuto un incontro al MIUR in merito alle problematiche inerenti alle immissioni in ruolo della fase “C” ex L. 107/15. L´ incontro, in assenza della Dott.ssa Novelli, è stato presieduto dai Dott. Minichiello e Bonelli.
Quest´ ultimo ha precisato che saranno convocati tutti coloro che hanno accettato il ruolo nella fase “C” e successivamente ha illustrato la posizione del MIUR in merito ai seguenti punti.
  1. Chi è in servizio a T.D. al 31/8 o al 30/6 su cattedra o su spezzone assumerà servizio rispettivamente il 1 settembre o il 1 luglio.
    Chi, invece, intende lasciare la supplenza per assumere il ruolo il 1° dicembre p.v. deve risolvere il contratto entro la data della convocazione per la scelta della sede. L´ Amministrazione ha confermato che non ci sono ripercussioni, né sanzioni al fine delle immissioni in ruolo, in quanto conta lo stato giuridico all’atto della convocazione.
  2. I titolari di contratto di supplenza fino all’avente diritto possono lasciarla senza conseguenze.
  3. I docenti titolari di contratti a T.D. su spezzone orario non possono completare con ore derivanti dai posti di potenziamento.
  4. Coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro esterno alla scuola, sia pubblico che privato, possono chiedere il differimento della presa di servizio con istanza motivata all´ USP. Tale possibilità non è prevista per liberi professionisti ed imprenditori.
  5. I titolari di contratto come personale ATA, IRC ed educativi possono optare per il nuovo ruolo rinunciando a quello in essere.
  6. I posti di potenziamento non assegnati, e quindi vacanti, vanno coperti con supplenti retribuiti al 31/8, mentre quelli assegnati, ma non coperti nel corrente anno scolastico vanno retribuiti al 30/6.
Relativamente ai vicari, poiché i posti di potenziamento non sono previsti per gli IRC e per i docenti dell´ infanzia, i docenti a T.D. che li sostituiscono dovranno vedersi revocare il contratto e gli esonerati dovranno riprendere l´ attività didattica.
I docenti assunti su posti di potenziamento che saranno utilizzati in altro ruolo o grado d´istruzione potranno comunque fare l´anno di formazione e di prova.

fase C assunzioni

Riportiamo di seguito alcune sintetiche indicazioni operative che saranno adottate dall’USR del Veneto nella scelta delle sedi da parte dei docenti neoimmessi in ruolo in Fase C.
  • Il docente che ha avuto una proposta di ruolo su posto comune ed è in servizio su posto di sostegno può fare l’anno di prova purchè la graduatoria da cui è stato chiamato per sostegno coincida (ordine di scuola e classe di concorso) con quella per cui ha accettato il ruolo.
  • Il docente che ha accettato proposta di ruolo alla secondaria di 2° grado, ma risulterà “utilizzato” in scuole del 1° grado d’istruzione (quasi tutti docenti della A019, richiesti da Istituti Comprensivi per progetti su “cittadinanza e Costituzione” oppure per la partecipazione ai bandi PON), manterrà stipendio del grado superiore e potrà partecipare alle attività di formazione e concludere senza pregiudizio alcuno il periodo di prova.
  • Non tutti gli esoneri dei collaboratori dei Dirigenti potranno essere coperti da colleghi della Fase C: in questo caso è previsto che il docente sinora in esonero rientri in classe, e che la supplenza “all’avente diritto” cessi.
  • Nei confronti dei docenti che hanno accettato il ruolo che hanno esigenze di differimento della presa di servizio, legate a regole del contratto a t.i. o a t.d. presso altri datori di lavoro, diverse da quelle previste (1/12/15, 1/7/16, 1/9/16), l’amministrazione sarà disponibile a valutare singoli casi in cui il “docente”, avendo già dato le dimissioni il 10/11 ed avendo un periodo di preavviso variabile, rischia di non poter prendere servizio il 1/12, e in caso di differimento al 1/9/16 si troverebbe senza sostegno economico;
  • l’ordine delle operazioni di scelta della sede viene modificato rispetto alla direttiva pubblicata da USR Veneto in data 19/11:  la scelta della sede avverrà sulla base del punteggio;
  • chi intende permanere sulla supplenza al 30/6 o al 31/8 NON E’ OBBLIGATO a presentarsi alle convocazioni: non è neppure previsto che costoro segnalino la loro condizione poiché gli UST sono forniti.  E’ necessario però che autocertifichino di non avere rapporti di supplenza in atto al momento dell’assunzione in servizio.
  • I docenti che scelgono la sede presso l’UST di competenza possono assumere effettivo servizio dal giorno successivo a quello dell’assegnazione della sede e comunque entro il 1° dicembre 2015 a condizione che al momento della scelta autocertifichino di non avere rapporti di supplenza in atto al momento dell’assunzione in servizio. In tal caso non dovranno presentarsi alla convocazione in quanto gli Uffici Scolastici  Territoriali  avranno a disposizione l’elenco nominativo dei candidati che hanno accettato il ruolo e hanno  in corso una supplenza di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
  • Sia in caso di effettiva assunzione di servizio  che in caso di differimento della stessa  al 1° luglio 2016 o al 1° settembre 2016, la decorrenza giuridica  è fissata al 1° settembre 2015.

MODELLO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA IN CASO MANCATO PAGAMENTO STIPENDI PRECARI

lunedì 23 novembre 2015 · Posted in

LO STIPENDIO DEI PRECARI E’ UN DIRITTO NON UN OPTIONAL

MODELLO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA IN CASO MANCATO PAGAMENTO

 “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.”

Articolo 36 della Costituzione

 Il diritto ad una adeguata retribuzione è dunque garantito dalla Costituzione indipendentemente dalla tipologia di contratto.
Il MIUR è in ritardo di mesi col pagamento degli stipendi dei precari a tempo determinato, docenti della seconda e terza fascia che permettono, in molti casi dall’inizio dell’anno scolastico, il regolare svolgimento dell’attività didattica.
Da ottobre il MIUR continua a rimandare, in maniera illegittima, l'ordine per effettuare i pagamenti ai lavoratori precari della scuola e molti di loro continuano a non ricevere gli stipendi per i mesi di  lavoro effettuati, trovandosi in una situazione di difficoltà economica illegale e lesiva dei loro diritti di lavoratori.

I COBAS della scuola mettono a disposizione di tutti i precari in attesa di stipendio un modellodi diffida e messa in mora.
Il personale interessato dovrà trasmettere il modello  o consegnandolo al protocollo, oppure inviandolo con posta elettronica certificata o spedendolo con raccomandata A/R alla Ragioneria territoriale di Terni e presso la scuola attuale sede di servizio.

Allo scadere degli otto giorni di tempo indicati nel modello, entro cui l'amministrazione dovrà liquidare le somme non percepite, in caso di esito negativo, il personale interessato dovrà comunicarlo consegnandolo i  lunedì dalle 17 alle 20 ai Cobas della scuola di Terni, via del Lanificio 19, 05100 Terni  oppure anche tramite email cobastr@yahoo.it  e riceverà le istruzioni operative per adire alle vie legali per il recupero forzoso delle somme non corrisposte.

Per informazioni, appuntamenti e contatti chiamare il 328 7148835.


COBAS DELLA SCUOLA TERNI

I chiarimenti riguardano essenzialmente le problematiche connesse a presa di servizio e supplenze

giovedì 19 novembre 2015


miur-faseC65
Nel pomeriggio si è tenuto un incontro al MIUR in merito alle problematiche inerenti alle immissioni in ruolo della fase “C” ex L. 107/15. L´ incontro, in assenza della Dott.ssa Novelli, è stato presieduto dai Dott. Minichiello e Bonelli.
Quest´ ultimo ha precisato che saranno convocati tutti coloro che hanno accettato il ruolo nella fase “C” e successivamente ha illustrato la posizione del MIUR in merito ai seguenti punti.
  1. Chi è in servizio a T.D. al 31/8 o al 30/6 su cattedra o su spezzone assumerà servizio rispettivamente il 1 settembre o il 1 luglio.
    Chi, invece, intende lasciare la supplenza per assumere il ruolo il 1° dicembre p.v. deve risolvere il contratto entro la data della convocazione per la scelta della sede. L´ Amministrazione ha confermato che non ci sono ripercussioni, né sanzioni al fine delle immissioni in ruolo, in quanto conta lo stato giuridico all’atto della convocazione.
  2. I titolari di contratto di supplenza fino all’avente diritto possono lasciarla senza conseguenze.
  3. I docenti titolari di contratti a T.D. su spezzone orario non possono completare con ore derivanti dai posti di potenziamento.
  4. Coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro esterno alla scuola, sia pubblico che privato, possono chiedere il differimento della presa di servizio con istanza motivata all´ USP. Tale possibilità non è prevista per liberi professionisti ed imprenditori.
  5. I titolari di contratto come personale ATA, IRC ed educativi possono optare per il nuovo ruolo rinunciando a quello in essere.
  6. I posti di potenziamento non assegnati, e quindi vacanti, vanno coperti con supplenti retribuiti al 31/8, mentre quelli assegnati, ma non coperti nel corrente anno scolastico vanno retribuiti al 30/6.
Relativamente ai vicari, poiché i posti di potenziamento non sono previsti per gli IRC e per i docenti dell´ infanzia, i docenti a T.D. che li sostituiscono dovranno vedersi revocare il contratto e gli esonerati dovranno riprendere l´ attività didattica.
I docenti assunti su posti di potenziamento che saranno utilizzati in altro ruolo o grado d´istruzione potranno comunque fare l´anno di formazione e di prova.

DOCENTI POTENZIATORI: RINVIO ASSUNZIONE E CONGEDO PARENTALE

Domani 20 novembre, sarà l'ultimo giorno utile per l'accettazione/ rifiuto della proposta di immissione in ruolo dei docenti cd "potenziatori". A partire dal 23 novembre, e in giorni differenti a seconda delle provincie, avranno inizio le convocazioni per la scelta delle sedi, una sede che ricordiamo sarà solo provvisoria a seguito della mobilità 2016/2017(per la quale i sindacati tra l'altro, stanno chiedono che gli ambiti territoriali non vengano introdotti)Il docente che ha accettato il ruolo, dovrà presentarsi nel giorno stabilito dagli USP, alla convocazione, sebbene potrà scegliere di delegare una persona di fiducia o anche l'ufficio. Ieri 18 novembre, il Miur in un incontro con i dirigenti degli USP, ha chiarito alcuni dubbi sollevati dai docenti per quando riguarda le assunzioni della fase C, vediamoli nel dettaglio.

Chiarimenti: rinvio nomina in ruolo e concedo parentale

Il Miur ha chiarito che per tutto il personale della scuola statale, con contratto di supplenza sino al 30 giugno o 31 agosto 2016, l'assegnazione del posto di ruolo saràdifferito al 1º settembre 2016 e al 1º luglio 2016, tale differimento sarà automatico. In tal caso, l'anno di prova, sarà valido solo per coloro che svolgeranno la supplenza nella stessa classe di concorso o affine. Un altro chiarimento posto in essere dal Miur, riguarda l'anno di aspettativa, ovvero i docenti che si presentano alle convocazioni per la scelta della sede e assumono servizio, possono chiedere l'anno di aspettativa per tutto l'anno ( non retribuito) per motivi familiari e personali. Inoltre, i docenti che hanno figli di età inferiore ai 12 anni (prima del Jobs Act erano 8 anni) possono chiedere il congedo parentale (retribuito per intero il primo mese e al 30% per gli altri 5 mesi). Infine, vorremo ricordarvi che chi non rientra nel piano di assunzioni, per numero di posti insufficienti, rimane nelle Graduatorie ad esaurimento, i posti scoperti si stimano siano intorno ai 7000 mila, saranno dati in supplenza al 30/6 o al 31/8 (le supplenze saranno annuali su posti che non si ha avuto nessuna nomina in ruolo)

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