Il colpo di grazia al Personale ATA arriva con la circolare sulle supplenze

Un'attenta analisi riguardante le NEGATIVE disposizioni in materia di supplenze e incarichi a tempo indeterminato per il PERSONALE ATA, in riferimento alla circolare ministeriale prot. n. 25141 del 10/08/2015.
Innanzitutto chiariamo che nella circolare si fa assoluta proibizione di procedere alle immissioni in ruolo, a causa del passaggio allo Stato del personale soprannumerario dalle province, si ribadisce infatti il divieto ASSOLUTO di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, a pena di nullità, di tutto il personale Amministrativo in riferimento ai commi 422 e successivi dell'art. 1 della legge 190/2014.
Inoltre in attesa della ricollocazione del personale soprannumerario delle province e delle città metropolitane, non sarà possibile procedere al conferimento di supplenze annuali attingendo dalle graduatorie provinciali permanenti e in caso di esaurimento delle predette dagli elenchi e graduatorie provinciali. 
Le nomine su tali posti infatti saranno effettuate con supplenze fino all'avente diritto, utilizzando a tal fine le graduatorie di circolo e di istituto.
Infine si precisa che ai sensi dell'art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014, non potranno essere conferite supplenze al:
  1. personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo l'ipotesi in cui l'esigenza di sostituzione nasca presso istituzioni scolastiche il cui organico di diritto abbia meno di tre posti;
  2. personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
  3. personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Con l’applicazione di questi provvedimenti, gli effetti sul personale ATA saranno DEVASTANTI!
L’amministrazione centrale sta operando contro l'art. 40 comma 9 della legge 449/97, dove si chiarisce che all'attesa della pubblicazione di nuove graduatorie o ai casi di rinnovo delle stesse e che, pertanto, passato il 31 agosto senza assunzioni in ruolo, i posti vacanti e disponibili, nonché quelli solo disponibili devono essere assegnati con supplenze definitive ai sensi della normativa vigente.
Ulteriormente si avranno effetti annientanti sulla funzionalità dei servizi scolastici e andranno negati i diritti degli aspiranti inseriti nelle graduatorie dei 24 mesi, compresa l'applicazione dell'art. 59 del CCNL e la disciplina assenze per malattia.

di Giovanni Calandrino

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