Esami di Stato 2014: presentazione domanda docenti a tempo determinato

lunedì 10 marzo 2014

Esaminiamo le varie casistiche su obbligo, facoltà o divieto di presentare la domanda per partecipare agli Esami di stato in qualità di commissari esterni per gli insegnanti a tempo determinato.

Sono obbligati alla presentazione della domanda
  • i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
I requisiti per cui si ha l'obbligo di compilazione del modello ES1 sono dunque
  • incarico fino al 30 giugno o 31 agosto
  • per materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni
  • abilitazione all'insegnamento o titolo di studio valido per l'insegnamento
Si prescinde dal numero di ore dell'incarico. L'incarico per un numero di ore inferiore a quello di cattedra, per il docente a tempo determinato, non può essere assimilato all'incarico a tempo parziale (part time) per il quale è prevista la facoltà e non l'obbligo di presentare la domanda.
Naturalmente se il docente con incarico a tempo determinato ha espressamente richiesto il part time e questo gli è stato concesso, il suo stato giuridico rientra tra coloro che hanno facoltà e non obbligo di presentazione della domanda.
Hanno facoltà e non obbligo di presentazione della domanda
  • i docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.
  • i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104, del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni
  • i docenti in part time
Non possono presentare la domanda
  • i docenti che siano stati designati commissari interni in istituti statali, paritari o in istituti legalmente riconosciuti
  • i docenti nominati fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola)
  • i docenti non in servizio (a meno che non rientrino tra coloro che hanno avuto un incarico per un anno negli ultimi 3 anni)
  • i docenti assenti a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami
  • i docenti che si trovino in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (questo vale per il periodo di presentazione della domanda 15 febbraio - 09 marzo 2012)
  • i docenti con contratti ex art 40 (nomina fino ad avente diritto) (o perlomeno non in virtù di questo contratto. Possono presentarla se nei 3 anni precedenti hanno avuto almeno un incarico di un anno negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado)
  • i docenti assenti per almeno novanta giorni e che rientrino in servizio dopo il 30 aprile
Criteri di nomina (dopo la nomina dei docenti a tempo indeterminato)
  • Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, fornito di abilitazione che insegna in classi non terminali (pos. H)
  • Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, fornito di abilitazione che insegna in classi terminali (posizione I)
  • Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, fornito di abilitazione che insegna in classi non terminali (pos. I)
  • Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, non fornito di abilitazione che insegna in classi terminali (pos. H)
  • Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, non fornito di abilitazione che insegna in classi non terminali (posizione H)
  • Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, non fornito di abilitazione che insegna in classi terminali (pos.I)
  • Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, non fornito di abilitazione che insegna in classi non terminali (posizione I)
  • Docente che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbia prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame (posizione M)
A parità di condizione prevale l'anzianità di servizio
A parità di servizio prevale l'anzianità anagrafica.
La retribuzione
La retribuzione per lo svolgimento dell'incarico di commissario da parte del docente a tempo determinato è così regolato
  • i compensi spettanti ai componenti interni ed esterni delle commissioni di esame operanti presso scuole paritarie vengono corrisposti dalle scuole statali, designate dagli Uffici scolastici provinciali o regionali, alle quali saranno accreditate le relative risorse finanziarie.
  • al personale con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) - sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale. La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d'esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio. Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d'esame.
  • al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l'attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d'esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell'istituzione scolastica sede degli esami.
Al di fuori delle ipotesi sopraspecificate e cioè quando la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano avuto nell'anno scolastico 2006/07 lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all'Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all'espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.
La determinazione della misura dei compensi
Il punteggio
Il servizio svolto durante il periodo degli esami di Stato può essere valutato ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie solo se nello stesso anno scolastico non è già stato raggiunto il massimo valutabile (12 punti per 6 mesi di servizio).
Il servizio utile per il punteggio è valido solo se svolto, nello stesso anno scolastico, in un'unica provincia, come indicato dalla nota del 28 gennaio 2009 .
Al di fuori di queste situazioni è possibile presentare domanda di messa a disposizione. Ecco i criteri

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