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VOTATO IL CAMBIAMENTO ALL’IPERCOOP DI TERNI: ALLE ELEZIONI RSU IL 30% DEI LAVORATORI VOTA PER I COBAS

martedì 24 settembre 2013 · Posted in , , ,


Alle elezioni per le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) dell’Ipercoop di Terni tira una forte aria di cambiamento, che ha rotto lo storico monopolio confederale e CGIL: infatti alle elezioni delle RSU un terzo dei lavoratori e delle lavoratrici hanno votato per la lista dei Cobas eleggendo Andrea Leonardi, del reparto chimica-liquidi.
Questi i numeri delle elezioni tenutesi il 20,21 e 23 settembre 2013. Su 172 votanti, tra lavoratori e quadri hanno votato in 149, l’87% dell’elettorato. Un dato alto che testimonia la partecipazione dei lavoratori.
Questi i risultati delle votazioni: 45 voti, pari al 30,2%, sono stati espressi per i Cobas, presenti per la prima volta, nati dall’autorganizzazione dei lavoratori e critici verso la gestione filoaziendalista della CGIL, che eleggono 1 RSU; la CGIL ottiene 79 voti (pari al 53%) ed elegge 3 RSU, la UIL ottiene 22 voti, pari al 14,7 % ed elegge 1 RSU. Poi grazie al “porcellum sindacale”, il meccanismo truffaldino della ripartizione del 30% dei seggi, 3 RSU aspettano di ufficio ai sindacati concertativi firmatari di contratto per cui alla fine i cobas eleggono RSU Andrea Leonardi, la CGIL ottiene 5 RSU e la UIL 2. Alla faccia della democrazia sindacale e di chi la invoca solo quando riguarda la sua sigla.
Il nuovo RSU Andrea Leonardi ricordando la nascita del comitato di base, le numerose assemblee tenute dopo l’orario di lavoro, il divieto di affiggere materiale sindacale in bacheca e la forte partecipazione di tanti ha affermato che questa è una vittoria collettiva. Si è rammaricato del fatto che con soli 3 voti in più i cobas avrebbero avuto 2 RSU, ma ha dichiarato la sua felicità per aver ottenuto un’importante rappresentatività, che garantirà ai lavoratori autorganizzati l’uso della bacheca sindacale e la partecipazione alla contrattazione integrativa, con la totale trasparenza verso i lavoratori garantita dai cobas. Ha inoltre sottolineato la necessità di indire immediatamente assemblee in orario di lavoro per sondare ed ascoltare le esigenze e le priorità dei lavoratori. Ha infine ricordato che  oltre l’ottimo risultato elettorale del 30% dei voti, il 10 % dei lavoratori Ipercoop Terni si sono già iscritti ai Cobas.
Franco Coppoli, referente provinciale della confederazione Cobas prende atto del risultato assolutamente positivo: qualche mese fa i cobas non esistevano in Ipercoop, queste elezioni sono una chiara risposta a quei sindacati concertativi che ormai troppo spesso fanno gli interessi dell’azienda invece di quelle dei lavoratori, come è accaduto per la vicenda delle domeniche lavorative, imposte ai lavoratori COOP, senza adeguato riconoscimento economico, attraverso un accordo integrativo firmato dai sindacati confederali di categoria con COOP senza aver sentito prima i lavoratori.  In ogni caso si apre una nuova stagione per i lavoratori dell’Ipercoop di Terni all’insegna dell’autorganizzazione, della trasparenza e dell’impegno diretto.

CONFEDERAZIONE COBAS TERNI


solidarietà della confederazione COBAS dell'Umbria a Casa Rossa, contro l'incursione fascista

Le/i Compagne/i della Confederazione Cobas dell'Umbria,nell'apprendere la notizia della incursione notturna ad opera di fascisti, nella notte di Domenica 22 Settembre,contro Casa Rossa, spazio sociale dell'azione politica,sindacale e sociale antagonistica ai vari Poteri dominanti nel territorio di Spoleto, esprimono la loro totale solidarietà a Casa Rossa, alle/ai giovani del Centro Sociale Autonomo,  all’Unione Sindacale di Base ed al Gruppo di acquisto solidale,che hanno la loro sede nei locali dell'Associazione.

L'evento non va in alcun modo sottovalutato, poiché rientra in un modello ben collaudato: nei periodi di forte crisi economica, sociale ed ideale, i Padroni del vapore affidano ai Fascisti il " lavoro sporco " di aggredire le strutture e le/i militanti delle organizzazioni, che si oppongono al Capitale ed ai suoi progetti criminali e criminogeni.
Naturalmente, prenderemo parte, invitando iscritti e simpatizzanti, alle iniziative che le/i compagne/i di Spoleto decideranno d'intraprendere.

la Confederazione Cobas Umbria.

NO ALLA SCUOLA-QUIZ NON ANDREMO A RIPETIZIONE !!

lunedì 23 settembre 2013 · Posted in , ,

Il decreto Carrozza conferma che i ridicoli quiz Invalsi servono a giudicare docenti e studenti!
Il governo Letta -in sintonia con il decreto Brunetta- invade per decreto materie di contrattazione aggravando i carichi di lavoro senza aumenti retributivi, mentre il salario reale è tagliato con il blocco dei contratti e degli scatti sino a fine 2014: l’art. 16 del decreto legge Carrozza prevede che il personale scolastico, che insegna nelle zone in cui i risultati dei quiz Invalsi e delle rilevazioni Ocse/Pisa risultano inferiori alla media nazionale, sarà costretto a partecipare ad “attività di formazione obbligatoria” e presumibilmente gratuita “al fine di rafforzare le conoscenze e le competenze dell’alunno”.
I quiz sono assolutamente inattendibili come strumenti per misurare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. Essi si basano su conoscenze nozionistiche e tagliano fuori, in quanto “non misurabili oggettivamente”, lo sviluppo di strumenti cognitivi centrali nei processi di crescita culturale. Si può misurare la capacità di sviluppare relazioni causa-effetto, di analizzare i nessi tra i fenomeni, di confrontare tesi diverse sullo stesso argomento, di argomentare le proprie affermazioni, di sviluppare una visione globale dei fenomeni, di contestualizzare, di risolvere casi concreti ecc… tramite risposte “a crocette” a dei quiz, del tutto simili agli indovinelli della Settimana Enigmistica?
In occasione degli scioperi Cobas del maggio scorso il sottosegretario Rossi Doria aveva garantito che i quiz non sarebbero serviti a valutare i docenti e che – a suo parere- dovevano essere tolti dagli esami di Terza media. Il decreto Carrozza lo sconfessa e conferma ciò che i Cobas sostengono fin dall’inizio: i quiz determineranno un distruttivo effetto sulla didattica. I docenti adatteranno (come sta già accadendo) la loro programmazione, le loro scelte didattiche e contenutistiche ai quiz, diventeranno degli addestratori ai quiz (“teaching to test” dicono statunitensi e inglesi che hanno già sperimentato l’effetto catastrofico dei quiz ) oggi per non essere costretti/e alle ripetizioni coatte, domani per aumenti di stipendio e di finanziamenti alla propria scuola o per evitarne la chiusura.
In tale direzione va anche il Sistema nazionale di (S)valutazione varato dal governo Monti, in cui l’autovalutazione delle scuole è solo una foglia di fico per coprire la centralità degli indicatori Invalsi, gli unici che conteranno. Gli invalsiani decideranno anche il protocollo che le scuole dovranno usare per il rapporto di autovalutazione. Le scuole “peggiori” in base ai quiz riceveranno la visita di tre “esperti” che stileranno il “Piano di miglioramento”, obbligatorio.
Contrariamente a ciò che dicono Miur e dirigenti scolastici i quiz Invalsi distruggono la qualità della scuola pubblica. Difendiamo la qualità del nostro lavoro e il ruolo della scuola pubblica nella formazione di cittadini consapevoli e dotati di spirito critico!
Rilanciamo la proposta storica dei Cobas dell’anno sabbatico di formazione, per riflettere collettivamente sulla didattica delle materie, per socializzare le buone pratiche, per migliorare il nostro lavoro in modo collegiale, per aggiornare i contenuti.
NO ALL’ADDESTRAMENTO COATTO AI QUIZ! NO ALLE RIPETIZIONI IMPARTITE DAGLI INVALSIANI! NO AL TEACHING TO QUIZ!
18 OTTOBRE 2013 SCIOPERO GENERALE DELLA SCUOLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA, PIAZZA DELLA REPUBBLICA ORE 10, INFO 3286536553 

Questo non è un paese per insegnanti

Willis-Earl-Beal
Non importa quale sia la vostra esperienza. L’aggiornamento dei docenti trasformato in un obbligo con un decreto che non tiene conto del contratto.
Dicono che non è veropoi, puntualmente, è veroSono anni che l’offensiva sugli Invalsi – di cui una parte del mondo della scuola contesta metodo e merito – va avanti implacabilmentementre i ministri di turno tentano di rassicurare che testare gli studenti italiani con gli Invalsi non ha alcun intento punitivo.
A smentire la melina dei suoi predecessori ci ha pensato, però, Carrozza, che nel recente decreto istruzione, all’articolo 16, prevede una sorta di formazione coatta per i docenti che abbiano classi che falliscono i test.Stanziamento previsto: 10 milioni di euro.
La capacità didattica verrebbe dunque misurata attraverso l’abilità maggiore o minore che gli studenti dimostrano di rispondere correttamente ai test. Ecco come vanificare – con un irresponsabile colpo di spugna intriso di inconsapevolezza, ignoranza, autoritarismo – anni di ricerca e di pratiche che si sono basati su modelli formativi che con i test Invalsi non hanno (fortunatamente) nulla a che fareecco sposata ed imposta definitivamente una prospettiva non coerente con la nostra prospettiva didattica democraticameno “meccanizzata”, basata sulla pluralità dei punti di vista e sinergia tra conoscenze, competenze e abilità, e con essi dei saperi analitico-critici complessi.
Ecco piegati epistemologie e pratiche didattiche all’asservimento alla sintassi del pensiero unico di stampo neoliberistaalla possibilità di una risposta solache nega definitivamente la complessità del realeOltre a riproporre il perenne problema della demagogica tendenza a far “parte uguali tra diversi” – non tenendo conto delle oggettive differenze socio-culturali che caratterizzano la popolazione scolastica italianaoltre a confermare i sospetti di molti di una valutazione forzosa e censoria, volta – chissà – a screditare ulteriormente la miracolosa compagine dei docenti italianiche continua responsabilmente a portare avanti la scuolanonostante il più drastico taglieggiamento di fondi che l’Occidente in crisi economica abbia prodottooltre a ribadire l’inconsistenza di un governo che a parole dice “ascolto” e nei fatti autoreferenzialmente emana provvedimenti muscolari, sconfessando dichiarazioni evidentemente di maniera; oltre a tutto questo, il provvedimento sfata i miti della valutazione come strumento di miglioramento e di intervento diretto sul sistemasostanzialmente affermandose i ragazzi falliscono gli Invalsi è colpa vostra.
Non importa quali siano le vostre competenze disciplinari e relazionalinon importa quale sia la vostra esperienza.Non importa che, a fronte dei tagli, sono secoli che non esistono piani di formazione e aggiornamento degni di questo nomené che, sempre per lo stesso motivo, le vostre classi siano intasate di studenti o che, per la revisione delle classi di concorso, voi siate stati sostanzialmente degradati a tappabuchi, a prescindere dalle vostre specifiche qualità professionaliNon importa, ancorache – nonostante tutto – dalle vostre scuole escano studenti con un livello culturale riconosciuto e rispettato nel mondoL’asfittica e pervasiva visione test-centrica vinceE determina conseguenze cui è sottesa la stigmatizzazionePazienza se non hanno fatto altro che affermare il contrario.
L’aggiornamento dei docenti viene trasformato in un obbligo attraverso un decreto che non tiene conto del contratto di lavoroAttribuendo di fatto ad un ente non autonomo dal ministero il compito di valutare l’operato degli insegnantiEcco la prima conseguenza immediata del regolamento sul , recentemente approvato.
Questo non è un paese per insegnanti.  di Marina Boscaino

L’«amnistia sociale» per tutti quelli (tanti) che criticano il potere


Ci battiamo da anni contro un sistema carcerario fuorilegge, per l'amnistia, l'indulto, insieme a decine di associazioni

Giovanni Russo Spena, il manifesto 12 Settembre 2013
Oggi ci è inibito da larga parte delle sinistre.È inutile precisare,con argomenti e scienza giuridica che Berlusconi non potrebbe fruire delle nostre proposte di amnistia. Ha ragione Bascetta: nel nome del cosiddetto «antiberlusconismo» il merito di ogni questione, ogni principio può essere sacrificato,lasciando campo libero al giustizialismo populista e all'ipertrofia punitiva in un carcere diventato sempre più una struttura classista.
Sento, allora, il dovere di aggiungere la mia modesta testimonianza alle argomentazioni di Pepino, Gianni, Corleone, Gonnella, Romeo. Forse possiamo cogliere l'occasione per squarciare ipocrisie,per aprire, dopo anni di rimozione istituzionale, finalmente, un «dibattito sul diritto penale che vogliamo e sulle modalità di gestione del conflitto sociale». Terreni su cui le sinistre hanno fatto bancarotta e che ritengo, invece, fondativi per la costruzione di una sinistra alternativa. Non sono temi collaterali, da specialisti marginali, così come, ad esempio, non lo è l'organizzazione dei migranti. Ritengo, anzi, che il contesto, con la connessione tra crisi del liberismo, recessione, postdemocrazia (il capitale pretende, e ottiene dalle maggiori forze politiche, una ex democrazia costituzionale) ci induca ad assumere la centralità della campagna per l'«amnistia sociale» (bene illustrata da Romeo sul manifesto qualche giorno fa. Parlo della guerra che il potere ha aperto contro migranti, movimenti, settori sindacali, militanti politici, grumi di resistenza sociale. Vengono applicati spesso, contro ragazze e ragazzi, figure di reato (devastazione,saccheggio) inusuali, che Mussolini pretese per gli oppositori del regime. Correttamente Pepino scrive di un'amnistia che guarda al futuro «perché sia l'anticipazione di un sistema penale diverso che includa i reati che stigmatizzano le persone ma escludendo quelli che destano allarme sociale. Come i reati fiscali». Va combattuto il paradigma impostosi negli anni del «diritto del nemico» (il «nemico migrante clandestino» ne è metafora, per le legislazioni emergenzialiste, ma anche per le ordinanze di tanti sindaci, anche del Pd). Ho vissuto di persona l'amnistia (che Pepino descrive) del'70. Essa da un lato proiettò la sua forza politica sul miglioramento della generale condizione carceraria (è sempre cosi: i provvedimenti di clemenza preparano ed agevolano riforme strutturali), dall'altro lato ricostruì un equilibrio sociale che era stato rotto dalla repressione di stato contro conflitto operaio, agrario, studentesco. Proprio qui siamo ora. Denunce di attivisti sociali, condanne, penalizzazione e carcerizzazione di circa ventimila persone (in quotidiana crescita), colpevoli di lotta di classe, a cui viene impedito il già aspro percorso lavorativo, con applicazione di misure dettate da una logica strisciante, anche negli apparati statali, di «stato di eccezione», di «stato penale» (fogli di via, sorveglianze speciali, ecc.). La Val Susa e tutte le zone di insediamento di discariche, inceneritori, grandi abnormi impianti sono diventate «zone rosse» (a controllo e disciplina militare); e il diritto di resistenza,anche il più aspro, contro la militarizzazione è dentro i principi della legalità internazionale. Le fabbriche in lotta (da Pomigliano alla Irisbus) sono militarmente presidiate. Le lotte per il diritto all'abitare diventano associazioni sovversive. E così via. La guerra giudiziaria contro la critica del potere agita concretamente i mille rivoli carsici nei territori. Con la proposta di «amnistia sociale» ci richiamiamo a diritti costituzionali vissuti, non solo proclamati. Posso permettermi di proporre che anche questo tema sia assunto all'interno dell'importante «via maestra» del 12 ottobre?
Per saperne di più su amnistia sociale clicca qui

La sicurezza nelle scuole e le sdraio del Titanic

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Leggo dichiarazioni di soddisfazione, di entusiasmo persino, sui quattro spiccioli residuati dall’abolizione dell’IMU e destinati alla scuolache com’è noto non è una priorità per alcuno – persino per chi aveva promesso più inglese e informatica (ricordate le 3 I, Inglese Impresa Internet, assieme a meno tasse per tutti, adozioni più facili e più grana sulle lasagne?) e poi ha tagliato insegnanti e ore sia di inglese che di informatica (e aumentato le tasse, e fatto zero per le adozioni).
Nuovi posti di lavoro nei prossimi anni, diconoma si tratta di precari che prendono il posto dei pensionamenti, nulla di piùCerto, l’assunzione dopo anni di precariato dovrebbe essere un diritto (ci sarebbe una norma europea, e qualche TAR lo ha riconosciuto), e invece  ai precari tocca baciarsi i gomiti (ma che paese è quello nel quale i diritti si mendicano e si concedono graziosamente, neanche fossimo ancora regnicoli e non cittadini?). Ma non è stato recuperato uno solo dei 150mila posti di lavoro eliminati con taglio strutturale dalla riforma GelminiEppure in questi anni, una dopo l’altra, TUTTE le pezze d’appoggio di quella riforma si sono dimostrate infondate [a scanso di futili polemiche, cito le cifre dai bilanci scolastici ufficiali e dai rapporti ministeriali annuali]:
  • non era vero che i conti della scuola erano fuori controllo, anzi!: era vero il contrario;
  • non era vero che il numero di insegnanti era in crescita incontrollata rispetto agli alunni: era vero il contrario;
  • non era vero che i test internazionali penalizzavano la scuola italiana: nell’ultimo test svoltosi prima dell’entrata in vigore della riforma Gelmini la scuola italiana aveva sostanzialmente recuperato il gap rispetto agli altri paesi;
  • non era vero che avevamo più bidelli che carabinieri: si trattava di una pedestre lettura delle cifre ministeriali che confondeva bidelli, segretari, tecnici e dirigenti amministrativi;
  • non era vero che avevamo 2 bidelli per ogni aula, come sosteneva il direttore del “Giornale” Mario Giordano, che confondeva il numero delle aule con quello degli edifici scolasticiun genere di errore che a noi insegnanti, quando lo troviamo nelle verifiche, fa scattare la campanella d’allarme sul dato copiato senza essere capito;
  • non era vero che il 97% del bilancio della scuola se ne andava in stipendi: era il 78.3%, contro una media europea del 79%;
  • non era vero che si tagliavano i cosiddetti sprechi per destinare i risparmi al miglioramento del servizio: i soldi tagliati sono stati tagliati, non un euro è ritornato alla scuola, né era previsto (bastava andare a controllare nelle leggi finanziarie) che vi ritornassero.
Ah, dimenticavonon è neanche vero che è stato reintrodotto il grembiulinoanche se Berlusconi in persona ne aveva lodato l’introduzione all’approvazione di una legge che di grembiulini non fa parola.
Eppure la riforma Gelmini è ancora in piedie la scuola continua a funzionare secondo i suoi decretiche è come dire che il vero ministro dell’Istruzione è ancora Gelmini (così come è Brunetta quello della pubblica amministrazione, Sacconi quello del lavoro, ecc.). Strana davvero, una intesa bypartisan “di scopo” in cui le cose continuano a funzionare come se le elezioni le avesse vinte la stessa maggioranza del 2008e del resto, non avevano cercato lo scorso autunno Ghizzoni e Puglisi (cioè il PD) di far passare la riforma Aprea che trasformava i Consigli d’istituto in consigli di amministrazione?
Ed ecco che arrivano queste Misure urgenti in materia di istruzione che fanno pensare alle parole dell’ultimo comizio del leader afroamericano Jeriko One, poco prima di essere assassinato: “Stanno riordinando le sdraio sulla tolda del Titanic!”.
Tra queste sdraio cui il ministro Carrozza ha rattoppato la tela, ci sarebbero nuovi fondi per l’edilizia scolastica e la sicurezza delle scuole (in realtà si tratta della possibilità per le regioni di accendere mutui trentennaliquindi non nuovi fondi, ma nuovi debiti che bisognerà poi pagare). Cosa c’è di male, mi direte? Nulla, se c’è qualche intervento in più da faremolto, se ci fanno credere che il problema della sicurezza sia solo una questione di edilizia scolastica.
Il problema, il vero problema, è in ciò che succede quando studenti e insegnanti entrano in classeIl ministro Gelmini ha creato le famose classi-pollaio, ossia ha aumentato per decreto il numero massimo di alunni per classe oltre le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoroFate una prova, se siete studenti, genitori, insegnanti: prendete le misure delle auleDovrebbero esserci non meno di 2 mq per ogni studente o insegnante, cioè in media 24 studenti+1 insegnante in un’aula di 50 mq (e se c’è un disabile la metratura dev’essere maggiore). Se gli studenti sono 29-30, ci sono 5-6 persone in più che in caso di pericolo dovrebbero uscire in frettaci sono 5-6 banchi, 5-6 sedie, 5-6 zaini a intralciare l’evacuazioneCi sono troppi studenti perché si possa rispettare la distanza minima tra banco e parete, che serve ad evitare che un calcinaccio colpisca lo studente o l’insegnantePersino la dimensione delle porte è rapportata al numero di individui che dovrebbero uscirne, e quindi le stesse porte risultano inadeguateE, dal momento che i bidelli erano già insufficienti prima dei tagli a garantire le condizioni minime di sicurezza (ci sono scuole nelle quali c’è in dotazione un solo bidello per sede), e a maggior ragione lo sono adesso, spesso non ci sono neanche i requisiti minimi per la sorveglianza interna (controllo degli ingressi, dei corridoi, dei piani). Questo vuol dire che in caso di pericolo ci sono 5-6 esseri umani che rischiano di rimanere bloccati in un luogo che si trasforma in una trappolaperché incendi, terremoti e quant’altro se ne fregano della dichiarazione di agibilità che sottoscrivono dirigenti scolastici o prefettiCi vorrebbe una protesta di massa di studenti e genitoririfiutarsi di mettere, o far mettere, piede in luoghi che una legge definisce insicuri, e uno scartafaccio decreta sicuri in deroga alla leggePoi però toccherebbe rimettere in discussione la priorità del taglio dell’IMU per trovare i fondi per una vera messa in sicurezza delle scuole.
Ma c’è altroIl numero di alunni massimo per classe, che era fissato in 1 ogni 2 mq, teneva conto anche di precise ricerche sulle condizioni in cui dovrebbe svolgersi una didattica efficaceNon è difficile capire che se in una casa, in un ufficio, e quindi anche in un’aula ci sono troppe persone si fa più fatica a farsi capire. In un’aula-pollaio si insegna peggio, c’è più rumore di fondo, si comprendono peggio le parole, c’è meno spazio per la didattica perché il numero di ore destinate alle valutazioni, fatalmente, aumentaEsiste una ricerca, il Rapporto Barro-Leeche dimostra, comparando una mole impressionante di dati, che con l’aumentare dei livelli di istruzione aumenta anche il reddito – e questo è facile da capire; che i soldi spesi in istruzione subiscono una rivalutazione negli anni (in Italia, secondo la Banca d’Italia, del 9%, altro che BOT!) – e anche questo, ragionandoci sopra, lo si capisce. Ma anche – e questo può sorprendere – che un buon livello d’istruzione allunga la vita fino a 2 anni di mediaIl motivo è sempliceuna persona di buona istruzione ha più conoscenze nel campo dell’alimentazione, della salute, degli stili di vita, dell’ambiente; vive meglio, si cura meglio, comprende le oscure parole dei foglietti informativi dei medicinali, è più attento e criticoAnche questo è un diritto alla salute che viene negato.
Eppure neanche le misure che rendono possibile le classi-pollaio vengono messe in discussione.
Il Titanic viaggia felicemente verso l’icebergil ministro riordina le sdraio sulla toldagli ufficiali di bordo eseguono le disposizionisorridono e mandano messaggini a terra.

di Girolamo de Michele


ASSUNZIONI SUL SOSTEGNO PER L'ANNO IN CORSO ENTRO IL 7 OTTOBRE.

lunedì 16 settembre 2013 · Posted in ,

QUESTO RESOCONTO CHIARISCE MOLTE COSE DEL DECRETO.
DECRETO SCUOLA E PAS, L'INFORMATIVA DEL MIUR
Resoconto dell'incontro di informazione
da parte dell'Amministrazione nei confronti delle OO.SS.
 La mattina di venerdì 13 settembre 2013 è stato convocato con urgenza (la convocazione è stata trasmessa alle OO.SS. solo ieri mattina) un incontro di informazione da parte dell'Amministrazione nei confronti delle OO.SS. in merito al Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - G.U. n. 214 del 12-9-2013) e sulla questione PAS.
Il Dott. Chiappetta ha relazionato sui principali aspetti del decreto mettendo in rilievo in più occasioni che l'intervento di altri ministeri (MEF e FP) ha modificato nella sostanza parti del testo originario proposto dal MIUR.

Dirigenza scolastica e dimensionamento
In merito alle dirigenze scolastiche e ai problemi del dimensionamento il decreto introduce il principio che sia lo Stato, e non le Regioni in modo unilaterale, a dettare le norme generali sull'organico e il numero di dirigenze riconoscendo il principio che il numero di istituzioni scolastiche e di dirigenze sia riconosciuto in relazione al numero effettivo degli alunni e delle classi. In applicazione del provvedimento, dopo il passaggio urgente nella Conferenza Unificata su organico dei dirigenti e DGSA, si presume che il numero delle scuole autonome sarà di circa 8.800 compresi i futuri CPIA con un incremento di circa 800 dirigenze.
Il DL introduce, sempre per la dirigenza, l'equiparazione delle procedure concorsuali con quelle degli altri comparti della P.A. per superare i gravi problemi che hanno contraddistinto le attuali procedure concorsuali. Per la Lombardia, regione dove il concorso per i dirigenti è ancora oggetto di ritardi e contenzioso, si applica una sorta di norma salvalombardia autorizzando esoneri per i collaboratori dei dirigenti al fine di evitare il ricorso molto problematico alle reggenze.

Inidonei
Si torna alla volontarietà del passaggio dei docenti inidonei al personale ATA. Ciò consente la riapertura della determinazione degli organici al fine delle immissioni in ruolo del personale ATA. Su tali punti si aprirà a breve uno specifico tavolo con le OO.SS.

Piano triennale e posti di sostegno
Il DL prevede che siano stabilizzati con un piano triennale tutti i posti vacanti in organico di diritto (si calcolerebbe la quota di circa 14.000 docenti e 4.000 ata nel primo anno).
Per il sostegno le assunzioni dovrebbero essere circa 27.000 nel corso del triennio, comprendendo l'anno in corso (2013-14 4.447 assunzioni, 2014-15 13.342 assunzioni, 2015-16 8.895 assunzioni).Per consentire l'assunzione nella prima trance 2013-14 le operazioni di reclutamento devono terminare entro 20 gg. dall'inizio delle lezioni calcolate sull'ultima data di inizio lezioni a livello regionale (il termine ultimo sarà quindi il 7 ottobre). Il calcolo dell'organico di diritto di sostegno alla fine del triennio dovrebbe essere di 90.032, in organico di fatto circa 102.000.

Geografia
E' prevista solo 1 ora nel biennio tecnici e professionali nei percorsi dove non era inserita a livello curricolare. Le iniziali proposte di inserire almeno 1 ora per anno nel primo biennio in tutte le scuole secondarie sono state cassate per mancanza di risorse. Si tratta adesso di scegliere in che anno mettere l'ora di geografia (in prima o in seconda??). Si tratta, per la delegazione FGU-Gilda di un provvedimento che, se da un lato riconosce che la geografia (come altre discipline) sono state pesantemente penalizzate dalla riforma Gelmini, offre una soluzione assolutamente insufficiente e inadeguata.

Formazione e orientamento
L'orientamento diventa uno degli obiettivi della dirigenza e del POF. Si uscirebbe con il DL dal volontariato riconoscendolo, per gli ultimi due anni della secondaria di secondo grado come una funzione strutturale. Le norme di natura applicative saranno definite in contrattazione. Così pure rientrerebbe tra gli "obblighi" la formazione del personale scolastico di cui al'art. 16.
Su tali questioni la delegazione della FGU ha espresso un giudizio fortemente critico per le seguenti ragioni:
punto elenco
Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di cui all'art. 8: la norma interviene unilateralmente sul dispositivo del CCNL facendo rientrare nelle 40 + 40 ore di attività funzionali "percorsi di orientamento" per le due classi terminali dei corsi della secondaria di secondo grado. Nel dispositivo non si fa distinzione tra le attività previste dall'art. 29 CCNL al punto 3 a) (partecipazione a riunioni del Collegio dei Docenti, ecc.) e 3 b) (partecipazione a riunioni dei consigli di classe, ecc.) demandando il tutto a d una presumibile deliberazione del Collegio dei Docenti. Essendo attività inerente non tutte le classi ma solo le due classi terminali dovrebbero, ad avviso della delegazione FGU, rientrare nel computo delle ore del punto b) fatto stante che già l'attività di orientamento viene normalmente attuata nelle scuole superiori. Il testo proposto evidentemente è stato scritto da chi non conosce la realtà scolastica. Inoltre si fa riferimento al fatto che, nel caso di superamento delle ore funzionali, l'art.8 punto a) le attività di orientamento "possono essere remunerate con il Fondo delle Istituzioni Scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva".E' inaccettabile che si utilizzi il termine e "possono": ogni attività accessoria oltre l'orario di lavoro deve essere remunerata. E' altresì inaccettabile che si faccia ancora ricorso al Fondo di Istituto per il pagamento delle ore aggiuntive, mentre al comma 2 si prevedono 1.6 mil per il 2013 e 5 mil a decorrere dal 2014 per le spese di organizzazione e programmazione.
Nella sostanza le risorse aggiuntive sono date non ai docenti, ma ad enti, fondazioni, università che dell'orientamento hanno fatto business.
punto elenco
Art. 16 Formazione del personale scolastico:  i commi 1 e 2 dell'articolo devono essere, ad avviso della Gilda, radicalmente rivisti e corretti. Si prevede infatti la formazione obbligatoria dei docenti laddove non esiste obbligo di formazione nel vigente CCNL, anzi la formazione rimane oggetto di contrattazione integrativa nazionale e regionale. Inaccettabile è collegare l'obbligo di formazione ai risultati delle prove invalsi e alle rilevazioni OCSE-PISA laddove essi siano inferiori alle media nazionali. Risulta ambiguo il rimando ai 10 milioni di stanziamento per il 2014 (l'effetto della norma secondo Chiappetta avebbe valore solo annuale...) con il presumibile rischio che essi servano non per riconoscere le ore di aggiornamento dei docenti, ma per pagare le solite agenzie di formazione e le solite università.

Per la FGU la formazione deve rimanere atto volontario e deve essere riconosciuta in termini remunerativi certi. La delegazione della FGU-Gilda ha ribadito le sue critiche nei confronti dell'invasività dei test Invalsi e ritiene che il dispositivo così come definito dall'art.16 generi comportamenti di ancor più diffuso rigetto del sistema di valutazione incardinato da Invalsi anche perché l'Istituto diventa di fatto, al posto del MIUR, l'ente certificatore degli standard e dei livelli di apprendimento "oggettivi".
PAS
Si è data l'informativa generale sulla situazione delle iscrizioni ai PAS che comprendono nel computo anche l'a.s.2012-13. Si tratta ora di affrontare i complessi problemi di organizzazione accentuati anche dalla strutturale mancanza di collaborazione del settore universitario che spesso vede i PAS o come una entrata monetaria accessoria o come un fastidio. L'amministrazione ha ribadito che tutte le università sono tenute a collaborare e partecipare all'organizzazione dei PAS e che i PAS devono finire necessariamente entro giugno-luglio 2014. Dalla prossima settimana si apriranno tavoli con le OO.SS. (il primo il prossimo martedì 17) per definire i problemi riscontrati in merito al riconoscimento dei titoli, degli anni di servizio e alle modalità di organizzazione (in particolare si vedano i problemi nel settore AFAM e arti applicate, classi di concorso con numeri inferiori a 10, ITP, ecc.).


Per evitare la confusa sovrapposizione di procedure amministrative il Dott. Chiappetta ha comunicato che l'amministrazione intende anticipare le scadenze in merito all'aggiornamento GAE e delle graduatorie di Istituto. Per i frequentanti i PAS sarà consentita l'iscrizione con riserva. Coloro che hanno fatto valere l'a.s. 2012-12 saranno inseriti nei PAS in coda a livello di temporizzazione.

La camminata del gambero La migliore per essere in forma e salute

sabato 14 settembre 2013 · Posted in , ,

La pubblicazione del decreto legge sulla scuola, approvato il 9 settembre scorso, libera i docenti inidonei dal passaggio forzato nei ruoli amministrativi e tecnici della scuola, ma li lega alla “ mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico” ( Comma 6- art 15 Capo II DL 104/2013), così come già previsto dal decreto Berlusconi nel 2011.
Da Monti a Tremonti, insomma, un andare avanti procedendo all’indietro, come nella cosiddetta “camminata del gambero” che, come sostengono alcune ricerche condotte nel 2010, costituisce anche la miglior pratica fitness per restare in forma o, riferito al governo, per restare in sella. Una collega ci scrive: siamo punto e daccapo? NOI non possiamo spostarci, abbiamo scelto le scuole in cui siamo perché vicine alle nostre abitazioni : Francesca ha il girello per camminare a scuola; Giuliana soffre di insonnia cronica e la mattina non può prendere l'automobile; Sofia ha una malattia psichiatrica; Sandra ha la sclerosi e non può camminare. Non è un caso che le ultime sentenze In merito alla legge n.104/92 , evidenzino  che l’art.34  della  legge n. 183/2010 (collegato al lavoro  ) è   intervenuto sul testo dell art. 33 della stessa , prevedendo, tra l’altro, che :” Il lavoratore di cui al comma 3 ( che presta assistenza ,  oltre al coniuge, a  parenti o affini del disabile  entro il secondo grado in condizione di gravita’).ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” ( figuriamoci, quindi, il malato stesso).
Dai nostri archivi datati luglio-agosto 2011, abbiamo rispolverato le stesse diffide, la prima delle quali datata 8 agosto 2011e inviata al MIUR, al MEF, alla Funzione Pubblica e, per conoscenza, al Senato, alla Camera dei Deputati e al Consiglio dei Ministri, nella quale si richiamavano le ragioni per le quali tale trasferimento non era ( e non è) compatibile con le condizioni di salute del personale, e tra queste anche il rispetto del “diritto alla salute costituzionalmente garantito”.
 La nuova diffida è stata già inviata al MIUR- MEF- Funzione Pubblica
alla Commissione Europea.

DECRETO LEGGE 12.09.2013, N. 104

venerdì 13 settembre 2013 · Posted in , ,

 Decreto legge 12.09.2013, n. 104 


Decreto legge 12.09.2013, n. 104
Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (G.U. 12.09.2013, n. 214)
Capo I - Disposizioni per gli studenti e per le famiglie
Formula iniziale
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, per l'avvio dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e a semplificare le procedure nelle università e negli enti di ricerca;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I - Disposizioni per gli studenti e per le famiglie
Art. 1 - Welfare dello studente
1. Al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a:
a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo;
b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;
c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi. nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei successivi 30 giorni ciascuna Regione pubblica un bando per l'erogazione dei benefici agli studenti, nel quale sono indicati la natura e l'entità dei benefici, le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite sulla base delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse.
4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.
Art. 2 - Diritto allo studio
1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.
2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.
Art. 3 - Borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica
1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le suddette Istituzioni. Il bando stabilisce l'importo delle singole borse di studio nei limiti delle risorse disponibili, nonché le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati.
2. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
a) per i residenti in Italia, condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;
b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche comprovate mediante autocertificazione;
c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica della qualità delle opere artistiche eventualmente prodotte.
3. Le borse di studio sono attribuite fino a esaurimento delle risorse e sono cumulabili con quelle assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 novembre 2013.
4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2014.
Art. 4 - Tutela della salute nelle scuole
1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.".
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.
5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5 - Potenziamento dell'offerta formativa
1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di "geografia generale ed economica" laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 3,3 milioni di euro nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando quanto previsto nell'articolo 119 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ferma restando la possibilità di concludere convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali. Al concorso possono partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo l'assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalità di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il concorso è bandito entro il 30 ottobre 2013. I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle accademie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di materiale illustrativo relativi al museo. I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.
3. Per l'anno 2014 è autorizzata, per le finalità di cui al comma 2, la spesa di euro 3 milioni.
4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».
Art. 6 - Riduzione del costo dei libri scolastici
1. Al fine di consentire la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: "sono" è sostituita dalle seguenti: "possono essere";
b) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 15, comma 1, le parole: "nell'adozione" sono sostituite dalle seguenti: "nell'eventuale adozione";
2) all'articolo 15, comma i, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.";
3) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento dei predetti tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.".
2. Al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri agli stessi.
3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non può essere escluso l'uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti, purché conformi alle Indicazioni nazionali.
Art. 7 - Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica
1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 è avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, i metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, nonché i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro tra le cui finalità statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma.
3. Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti.
Art. 8 - Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla "Garanzia giovani", a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le attività inerenti ai percorsi di orientamento sono ricomprese tra le attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardano l'intero corpo docente. Ove siano necessarie attività ulteriori, che eccedano l'orario d'obbligo, queste possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva.";
b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: "che intendano fornire" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "camere di commercio e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di pluralismo; concorrenza e trasparenza.";
c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "nell'ultimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "negli ultimi due anni";
d) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere.".
2. Per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, è autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle attività, oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali potranno essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti interessati.
Art. 9 - Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione
1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto;".
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento.
3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo II - Disposizioni per le scuole
Art. 10 - Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali
1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con-il Ministro- dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.
3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima lettera i-octies), dopo le parole: "successive modificazioni" sono inserite le seguenti: ", nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università", e dopo le parole "edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 11 - Wireless nelle scuole
1. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.
Art. 12 - Dimensionamento delle istituzioni scolastiche
1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 la parola "Alle" è sostituita da "Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle";
b) al comma 5-bis le parole "A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013" sono sostituite dalle parole "Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014";
c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: "5-ter. I criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo di cui al periodo precedente si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.".
2. Dall'attuazione del comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 13 - Integrazione delle anagrafi degli studenti
1. Al fine di realizzare la piena e immediata operatività e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.
2. Le modalità di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14 - Istituti tecnici superiori
1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da "con la costituzione" fino alla fine del periodo.
2. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti alla costituzione o al funzionamento degli istituti tecnici superiori.
Art. 15 - Personale scolastico
1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n 244. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie. fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed è pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016".
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
1) il comma 13 è abrogato;
2) al primo periodo del comma 15, le parole "dei commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 14";
3) al secondo periodo del comma 15, le parole "dai predetti commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dal predetto comma 14";
b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.
5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.
6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6 del presente articolo. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.
8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facoltà assunzionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale. al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le unità trasferite e le relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.
9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno scolastico 2013-2014 al relativo personale è consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purché non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia.
10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.
Art. 16 - Formazione del personale scolastico
1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti ed è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione obbligatoria del personale scolastico con particolare riferimento:
a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessario per aumentare l'attesa di successo formativo, in particolare nelle regioni ove i risultati delle valutazioni sugli apprendimenti effettuate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), anche in relazione alle rilevazioni OCSE-Pisa, risultano inferiori alla media nazionale;
b) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati;
c) all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;
d) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
e) all'aumento delle competenze dei docenti degli istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.
3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito al personale docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.
Art. 17 - Dirigenti scolastici
1. Al fine di garantire continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
"Art. 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso concorso-possono essere ammessi candidati in numero- superiore-a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica dei partecipanti, con eventuale riduzione del carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.".
2. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, è adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.
4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618 dell'articolo 1 della citata legge.
5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il solo armo scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13 luglio 2011. pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con il suddetto decreto direttoriale, vacanti e disponibili, con priorità per le istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, i docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attività d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.
6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla conclusione, nella relativa regione della procedura concorsuale per i1 reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale. n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina in corso d'anno, ove possibile. dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato.
7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata è individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si dà copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può prevedere l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 nel 2014.
Art. 18 - Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione
1. Per le necessità di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 - 4a Serie speciale "Concorsi ed esami", in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3. comma 102, della legge 24 dicembre 2007. n. 244, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, pari ad euro 8.1 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2.
2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997. n. 425, le parole da ", provinciale" fino a "interregionale." sono sostituite da "e provinciale.". Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.
Art. 19 - Alta formazione artistica, musicale e coreutica
1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
2. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che abbia maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento, possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7 lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per la copertura di posti che risultino vacanti e disponibili. in subordine agli incarichi di cui al comma 1.
3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite. con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, a personale dell'area "Elevata professionalità" del comparto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire o, in assenza di detto personale, a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di euro.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto.
Capo III - Altre disposizioni
Art. 20 - Corsi di laurea ad accesso programmato
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4 del 2008 non è applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari già indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 21 - Formazione specialistica dei medici
1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
2. All'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole "ed è determinato annualmente" sono sostituite dalle seguenti: "e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni,".
Art. 22 - Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca
1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per un anno. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni.»;
b) alla lettera b) le parole "la nomina e la durata in carica" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti e le modalità di nomina".
2. In via di prima applicazione del presente articolo, per la nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino alla nomina del nuovo comitato di selezione è utilizzato l'elenco di persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010.
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro un anno dalla formulazione della proposta".
4. In via di prima applicazione del presente articolo, per le nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un nuovo comitato di selezione.
Art. 23 - Finanziamento degli enti di ricerca
1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola "anche" è sostituita dalle seguenti: "ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli".
2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Finanziamento degli enti di ricerca
1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero. di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5, e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante, e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.
1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti.".
Art. 24 - Personale degli enti di ricerca
1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, nel quinquennio 20142018, complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014, 4 milioni nell'anno 2015, 6 milioni nell'anno 2016, 8 milioni nell'anno 2017 e 10 milioni a partire dall'anno 2018.
2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti ai sensi dell'articolo 5. comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 116, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 1.
4. Gli enti di ricerca di cui all'articolo comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 possono procedere al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo, nei limiti delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 25 - Disposizioni tributarie in materia di accisa
1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;
b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro;
c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.
2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al comma 3 del presente articolo.
3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2014:
birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;
alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro.
b) a decorrere dal 1° gennaio 2015:
birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;
alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro."
Art. 26 - Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale
1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.".
2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200.
3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.
Art. 27 - Norme finanziarie
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 15 milioni di euro decorrere dall'anno 2016.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1 e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16, commi 1 e 3, 17, commi 1 e 8, 19, comma 4, 24, comma 1, e 25 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 25 e 26;
b) quanto a 8,717 milioni di euro per l'anno 2014, a 34,868 milioni di euro per l'anno 2015 e a 52,302 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica";
d) quanto a euro 1 milione euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione universitaria";
e) quanto a euro 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria" della missione "Istruzione universitaria";
f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondete riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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