Esuberi, attenti alle classi atipiche

sabato 13 luglio 2013 · Posted in , ,

Se in una scuola insorgono situazioni di soprannumerarietà di una singola classe di concorso, non è detto che a perdere il posto sia il docente ultimo in graduatoria nella medesima classe di concorso. Perché se la classe di concorso è atipica (e cioè contiene discipline che possono essere insegnate anche da docenti di altre materie), prima di individuare il soprannumerario il dirigente deve fondere le graduatorie delle classi atipiche presenti nella scuola di riferimento, inserendo tutti i docenti a pettine.

E solo dopo avere compilato la graduatoria unificata, potrà individuare il docente soprannumerario nella persona dell'ultimo della graduatoria così costituita. Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Potenza, con una sentenza depositata il 26 giugno scorso (r.g. 1993/2012). Il caso riguardava un docente di chimica e tecnologie chimiche ( classe A013) presso un istituto tecnico commerciale, che era stato dichiarato soprannumerario ed era stato trasferito. Il docente, però, non si era rassegnato e aveva presentato ricorso al giudice del lavoro, lamentando che la sua classe di concorso fosse atipica. E quindi la procedura di individuazione del docente soprannumerario che il dirigente scolastico avrebbe dovuto adottare avrebbe dovuto essere quella della graduatoria unificata. In buona sostanza, il preside avrebbe dovuto prima compilare le graduatorie distinte per classi di concorso e poi, dopo avere verificato l'esistenza di una situazione di soprannumerarietà nella classe di concorso A013, avrebbe dovuto unificare la graduatoria della A013 con quella della A060, perché i docenti di queste classi di concorso possono insegnare le stesse materie negli istituti tecnici commerciali. Dopo di che, il dirigente avrebbe dovuto individuare il docente soprannumerario nell'ultimo della graduatoria unificata (e cioè della graduatoria composta dai docenti della A013 e della A060 in servizio nell'istituto). E il giudice gli ha dato ragione, disponendo la reintegrazione del docente all'interno dell'istituto. La sentenza non reca alcun riferimento normativo al suo interno, ma sembrerebbe fare riferimento alla circolare 10/2013 che, testualmente, recita: «In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti atipici si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando le varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 7 del CCNI sulla mobilità».

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