IN GAZZETTA UFFICIALE LE "SEMPLIFICAZIONI" SULLA PELLE DEI LAVORATORI

Nel Consiglio dei Ministri del 21/06/13 è stato varato il Decreto Legge n.69 “Disposizioni urgenti” per il rilancio dell’economia, il cosiddetto “Decreto del fare”.
Il Decreto Legge è stato pubblicato nella medesima giornata sul Supplemento ordinario n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale ed è pienamente in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, cioè dal 22/06/13.
Il testo completo del Decreto è scaricabile all’indirizzo:

Il Decreto contiene agli articoli 32 e 25 (riportati nel seguito) “semplificazioni” alla normativa relativa alla tutela della salute e della sicurezza (soprattutto al D.Lgs.81/08), che vanno a ridurre ulteriormente le garanzie per i lavoratori.

Le “semplificazioni” previste dal Decreto Legge sono sostanzialmente le stesse già ipotizzate nel Disegno di Legge “semplificazioni”.
Analizzo nel seguito, tra le modifiche proposte, quelle (la maggior parte) che hanno un impatto negativo.

ELIMINAZIONE DEL DUVRI PER “ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO” E PER “LAVORI BREVI”
L’articolo 32, comma 1, lettera a) del Decreto prevede l’eliminazione dell’obbligo di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) da parte del datore di lavoro committente per le attività in appalto, nel caso di “settori di attività a basso rischio infortunistico” (da definire con successivo Decreto Ministeriale), da sostituire con la nomina di “un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”.
In attesa di sapere quali siano i “settori di attività basso rischio infortunistico” metto in evidenza che la gestione delle interferenze tra ditte appaltanti e appaltate tramite un “supervisore” anziché tramite un documento formale (a firma del datore di lavoro o di un dirigente) comporterà:
-        una minore efficacia nella definizione delle misure di prevenzione e protezione, lasciate alla libera interpretazione del supervisore, anziché a una rigorosa valutazione dei rischi;
-        uno scarico di responsabilità dal datore di lavoro committente (che non dovrà più redigere e firmare nessun DUVRI) al supervisore che si troverà l’unico responsabile della gestione dei rischi da interferenze;
-        l’impossibilità per il supervisore (per motivi legati alla sua presenza nel tempo e nello spazio) di eseguire un assiduo e costante controllo delle attività appaltate.
Giova anche mettere in evidenza ricordare che non necessariamente le interferenze tra attività a basso rischio comportano automaticamente un basso livello di rischio complessivo.
Inoltre in una realtà lavorativa come quella italiana in cui praticamente tutte le attività lavorative prevedono miriadi di appalti e subappalti con la presenza contemporanea di decine di ditte nei medesimi luoghi di lavoro sarà comunque probabile la contemporanea presenza di attività a “basso rischio” e di attività ad alto rischio eseguite da ditte diverse, in assenza di un documento formale per valutare i rischi da interferenze.

Sempre l’articolo 32, comma 1, lettera a) del Decreto prevede la possibilità di non redigere il DUVRI per attività appaltate “la cui durata non sia a superiore ai dieci uomini-giorno”, innalzando il limite attuale di due giorni ed eliminando così per una enorme mole di attività in appalto ogni controllo sul coordinamento tra le ditte, senza considerare che non è la durata temporale del lavoro appaltato che richiede una valutazione dei rischi da interferenze, ma la gravità dei rischi da interferenze stessi.

ELIMINAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER “ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO”
L’articolo 32, comma 1, lettera b) del Decreto introduce nuovamente la possibilità di autocertificare (cioè di fatto non eseguire!) la valutazione dei rischi (ricordo che tale possibilità con l’attuale D.Lgs.81/08 è decaduta a partire dal 1 giugno 2013) per tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori, nel caso di “settori di attività a basso rischio infortunistico” (da definire con successivo Decreto Ministeriale).
Anche in tal caso, in attesa di sapere quale siano i “settori di attività a basso rischio infortunistico”, va osservato che qualunque azienda comporta dei rischi. Anche il semplice lavoro d’ufficio può comportare rischi per la salute (stress, fattori posturali, ecc.) e per la sicurezza (rischi da impianti elettrici, rischi in caso di emergenza, tipo terremoto).
Permettere alle aziende di non elaborare il documento di valutazione dei rischi solo in base al livello di rischio (sempre con il ragionevole dubbio che tale livello sia comunque alto), è contrario alla “ratio” della attuale normativa che vede nel documento di valutazione del rischio uno strumento operativo di miglioramento delle condizioni di lavoro, fino a tendere all’assenza di rischio.

ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITA’ DA PARTE DELL’ORGANO DI VIGILANZA DI RICHIEDERE PRESCRIZIONI PER NUOVI LUOGHI DI LAVORO
L’articolo 32, comma 1, lettera e) del Decreto modifica l’articolo 67 del D.Lgs.81/08 relativo alla notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio in caso di costruzione e di realizzazione nuovi di edifici da adibire a lavorazioni industriali, eliminando la facoltà per l’organo di vigilanza di “chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati”, elimina così ogni potere di controllo dell’organo stesso in merito all’adeguatezza delle nuove costruzioni. In tal modo la notifica fatta dal datore di lavoro diventa un mero adempimento formale, senza che l’organo di vigilanza possa opporsi a locali di lavoro non conformi alla normativa vigente.
           
ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA “DIRETTIVA CANTIERI” PER “LAVORI BREVI”
L’articolo 32, comma 1, lettera g) del Decreto aumenta i casi di non applicabilità del Titolo IV del D.Lgs.81/08 relativo alle “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” (recepimento della Direttiva Cantieri 92/57/CE), escludendo dalle procedure da applicare ai cantieri anche i “piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi”.
Anche in questo caso si permette il mancato adempimento di obblighi di tutela della sicurezza solo sulla base della durata dei lavori, senza considerare il loro reale pericolo (si pensi ad esempio alla manutenzione di infrastrutture quali viadotti o gallerie, potenziali fonti di gravissimi pericoli, indipendentemente dalla loro durata).

SNATURAMENTO DEL PIANI OPERATIVO DI SICUREZZA E DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER I CANTIERI
L’articolo 32, comma 1, lettera g) del Decreto prevede per i cantieri temporanei e mobili la “semplificazione”, cioè di fatto la riduzione a meri atti formali, dei contenuti del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera.
Ricordo che tali documenti sono alla base della gestione in sicurezza di qualunque cantiere e la loro complessità è in funzione dei rischi presenti in cantiere, sia per le singole aziende (POS), sia per i rischi di interferenze tra ditte diverse (PSC).
Il PSC è il documento redatto dal committente che deve specificare in maniera dettagliata i rischi esistenti nei cantieri derivanti da interferenze tra le ditte presenti e definire le misure tecniche e organizzative per eliminare o ridurre i rischi derivanti da tali interferenze.
Il POS è invece il documento che tutte le ditte appaltate e subappaltate devono redigere per ogni cantiere, recependo i contenuti del PSC, per definire le misure di prevenzione e protezione delle singole ditte.
Il fascicolo dell’opera è il documento che contiene tutte quelle informazioni relative a un’opera edile (caratteristiche strutturali e impiantistiche, dotazioni di sicurezza, rischi specifici dei luoghi di lavoro) e che la deve accompagnare per tutta la sua vita, utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori nella fase successiva alla completamento dell’opera stessa (ad esempio per interventi di manutenzione)
Semplificare tali documenti significa aumentare la superficialità della loro redazione, rendendoli di fatto solo documenti formali e non sostanziali, e aumentando così il rischio di infortuni in un settore, quello delle costruzioni, che conta oggi la maggioranza degli infortuni mortali o invalidanti.

DERESPONSABILIZZAZIONE DELL’OBBLIGO DI NOTIFICA
L’articolo 32, comma 1, lettere i), l), m), n) del Decreto prevede consente di eseguire le notifiche previste dal D.Lgs.81/08 nei seguenti casi:
-        superamento dei valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate;
-        eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni e le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose;
-        inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto (manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, bonifica delle aree interessate);
-        incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico pericoloso, cause che li hanno determinati e misure da adottare;
anche “in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.
In questo modo, con la scusa di semplificare le notifiche, si riduce la responsabilità diretta del datore di lavoro relativamente alla notifica, sia consentendo una non meglio precisata “via telematica” che non ha certo le garanzie di ufficialità di una raccomandata o di un fax, sia permettendo la notifica stessa non direttamente a nome del datore di lavoro, ma attraverso organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Non è poi chiaro cosa succederà in caso di omessa notifica, la cui responsabilità dovrebbe rimanere a carico del datore di lavoro.
E’ ipotizzabile che questa modifica permetterà uno “scaricabarile” di responsabilità con il conseguente allungamento dei procedimenti penali, fino alla prescrizione del reato stesso.

ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI ALLE AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA
L’articolo 32, comma 6, lettera a) del Decreto prevede l’abrogazione dell’articolo 54 del D.P.R.1124/65 (“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) e di conseguenza l’obbligo per il datore di lavoro di “nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni”. 
Praticamente gli infortuni potranno essere comunicati solo all’INAIL. In questo modo si toglie all’autorità di pubblica sicurezza ogni informazione e controllo su eventi infortunistici (anche mortali) che hanno invece evidente rilevanza penale.
  
ELIMINAZIONE DELLE COMPETENZE DELLA DIREZIONE DEL LAVORO IN CASO DI INFORTUNI
Inoltre l’articolo 32, comma 6, lettera b) del Decreto sostituisce l’ articolo 56 del D.P.R.1124/65, stravolgendolo completamente ed eliminando completamente l’obbligo per l'autorità di pubblica sicurezza di rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio mortale o con inabilità superiore ai trenta giorni, un esemplare della denuncia alla Direzione Territoriale del Lavoro nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio, così come l’obbligo per la Direzione stessa di avviare un’inchiesta sull’infortunio, nella quale tra l’altro accertare “le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione”.
Si toglie così alla Direzione del Lavoro ogni informazione relativa a infortuni gravi e con rilevanza penale e la possibilità di avviare inchieste relativi agli infortuni stessi.
Inoltre modificando in tal modo l’articolo 56 del D.P.R.1124/65 viene meno anche la facoltà per l'infortunato o i suoi superstiti di domandare direttamente alla Direzione del Lavoro Pretore che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni per i quali l'inchiesta non sia stata eseguita.

RIDUZIONE DELLA FORMAZIONE E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER LAVORO “BREVI”
L’articolo 35 del Decreto propone una “semplificazione”, cioè una riduzione, degli adempimenti relativi alla informazione e formazione e alla sorveglianza sanitaria “applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento”, tenendo però conto “mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l’anno solare in corso”.
L’idea è quella che se un lavoratore che esegue lavorazioni di breve durata ha già svolto formazione e sorveglianza sanitaria presso un altro datore di lavoro nel corso dell’anno, ne possa essere esonerato.
Innanzitutto lascia perplessi che la formazione e la sorveglianza sanitaria pregresse vengano verificate “mediante idonee attestazioni”. Di cosa si tratta di autocertificazioni del datore di lavoro? Sappiamo bene che valore abbiano le autocertificazioni...
In ogni caso la formazione e la sorveglianza sanitaria non possono che essere specifiche della attività lavorativa svolta e quindi dal relativo profilo di rischio e non possono essere “barattate” da altre relative ad altri fattori di rischio.
Ad esempio un lavoratore che ha lavorato in un settore in cui il fattore di rischio è l’utilizzo di videoterminali, sarà stato formato e visitato in funzione di tale fattore di rischio. Ma se successivamente di trova a lavorare esposto ad altri fattori di rischio (movimentazione dei carichi, rischio chimico, ecc.), non sarà “coperto” dalla formazione e sorveglianza sanitaria precedentemente svolta.

CONCLUSIONI
E’ incomprensibile e inaccettabile che si voglia semplificare una legge dello stato sulla tutela di salute e sicurezza, quando già ora tale legge si dimostra, almeno in parte, insufficiente a garantire tale tutela.
E’ incomprensibile e inaccettabile che in un paese che conta un numero elevatissimo di morti sul lavoro (quattro al giorno), di infortuni e di malattie professionali e che è tra i primi in Europa per fenomeno infortunistico, si debbano fare ulteriori sconti sugli obblighi per la tutela dei lavoratori.
Si conferma (anche se non ce n’era bisogno) che cambiano i governi, ma la sostanza rimane la stessa.
Da mettere in evidenza l’attacco “bipartisan” alla tutela dei lavoratori, ma mentre questo attacco non stupisce da parte del governo PD/PDL, quello che lascia sgomento è l’assoluto silenzio (e quindi tacito consenso) da parte della cosiddetta opposizione (SEL, M5S) e di CGIL, CISL e UIL, a testimonianza di quale sia il loro reale interesse nei confronti dei lavoratori.
Nel nome della semplificazione per le aziende e della riduzione dei costi, si sacrificano i diritti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in un paese in cui i livelli di tutela sono già ridotti all’osso.

Marco Spezia

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A seguire il testo integrale degli articoli 32 e 35 del Decreto Legge n.69 del 21/06/13.


ART. 32
(SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI LAVORO)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti :
“3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione del rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter; con riferimento all'attività del datore di lavoro committente un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contralto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera, Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislative 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerate con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.”;

b) all'articolo 29:
1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter”;
2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
“6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta forma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 26.
6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.”;

c) all'articolo 32, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.”;

d) all'articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
“14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano. in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.”;

e) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
“Art. 67. - (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio). - 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse:
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.   160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.”;

f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge; regionale, dall’ARPA, che vi provvedono nei termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L’INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l’INAIL, le ASL, l’ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
12. I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.”;

g) all'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), dopo le parole: “condizionamento e riscaldamento” sono inserite le seguenti: “nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi,”;

h) al capo I del titolo IV, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
“Art. 104-bis. - (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.”;

i) all'articolo 225, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”;

l) all'articolo 240, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”;

m) all'articolo 250, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”;

n) all'articolo 277, comma 2, è aggiunto, in fine; il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”;

2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere b), ed h), del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lett. f), del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate adempiono ai compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, è inserito il seguente:
“2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”.

5. Il decreto previsto dal comma 4 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 54 è abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) all'articolo 56:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
“Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende. sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.”;
2) al secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente: “Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al prima comma, la direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:”;
3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
“Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

7. Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

ART. 35
(MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI BREVE DURATA)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto. sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.”.

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