attacco al diritto di sciopero

domenica 2 giugno 2013 · Posted in , , , ,

Lo chiamano protocollo d'intesa in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale.
Regole scritte dalla quadruplice alleanza, CGIL, CISL, UIL, Confindustria, che conferiscono applicazione al famigerato accordo del 28 giugno 2011.
Cosa vuol significare democrazia sindacale? Se democrazia sindacale deve essere, non si può pretendere che quattro soggetti trattanti e non delegati dal popolo del lavoratori per tal preciso motivo vada a trattare. Sono stati esclusi tutti i sindacati di base, tutte quelle componenti e voci che certamente non si ritroveranno nella disciplina di detto accordo ma che si vedranno imposte regole decise ancora una volta dall'alto.
In un certo senso accade ciò che si è realizzato nel recente
passato con la legge anti-sciopero, quella che regolamenta tale diritto, minimizzandolo per la sua efficacia, nel settore dei servizi minimi essenziali del pubblico.
L'attenzione deve rimanere massima, perché è proprio con cifre e dati di questo tipo, catastrofiche, ovvero quelle relative alla disoccupazione, che si creano le condizioni del lavoro senza diritti.

I punti più dolenti di questo accordo sono:

Definizione della rappresentatività

Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa. Lo stesso criterio si applicherà alle RSU in carica, elette cioè nei 36 mesi precedenti la data in cui verrà effettuata la misurazione. Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, sarà rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe certificate) per ogni singola organizzazione sindacale. La certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, utile per essere ammessa alla contrattazione collettiva nazionale, così come definita nell’intesa del 28/6/2011 (ossia il 5%), sarà determinata come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due dati”.

Nuova elezione RSU
“In ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza di RSU o RSA, il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie il presente accordo”.
Dunque se prima l'iniziativa poteva essere intrapresa anche da Organizzazioni non firmatarie ma che avevano aderito all'accordo interconfederale del 1993, ora può essere intrapresa esclusivamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie il presente accordo, cioè i rappresentativi.
Si precisa che “Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito”. Questo punto è stato controverso per anni ma ora viene chiarito in tal modo.

Assemblea nei luoghi di lavoro
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si impegnano a rendere coerenti le regole dell’accordo interconfederale del dicembre 1993, con i suddetti principi, anche con riferimento all’esercizio dei diritti sindacali e, segnatamente, con quelli in tema di diritto di assemblea in capo alle Organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa, titolarità della contrattazione di secondo livello e diritto di voto per l’insieme dei lavoratori dipendenti”.

Titolarità ed efficacia della contrattazione
Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo che abbiano, nell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi).
Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in assenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50% +1.

Norma anti-sciopero
I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui sopra, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi stabiliti con la presente intesa”.

Il diritto di sciopero, fino ad oggi, era ed è stato pienamente tale proprio nel settore privato. Di norma si indiceva lo stato di agitazione, si conducevano le istanze dei lavoratori all'Azienda e poi, in base alle risultanze si decideva quando e come scioperare, oppure si scioperava senza stato di agitazione, in relazione alle situazioni che maturavano caso per caso. Nessuna procedura di raffreddamento nessuna sanzione, semplicemente sciopero perché lo sciopero era ed è un diritto dei lavoratori. La Giurisprudenza più di una volta ha ribadito che l'art. 40 della Cost. attribuisce la titolarità del diritto di sciopero direttamente ai lavoratori e la legittimità dello sciopero non è subordinata alla proclamazione delle OO.SS., non potendo il datore di lavoro contestare la fondatezza o la ragionevolezza delle pretese avanzate attraverso lo sciopero. E funzionava, ed infatti, ora verrà limitato, in modo similare a come accade nel pubblico impiego, ma quando un diritto è soggetto a limitazione, come può più parlarsi di diritto di sciopero? Si parlerà di diritto di sciopero condizionato.

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