Possibile scegliere di non avvalersi dell’ora di religione anche durante l’anno scolastico

giovedì 13 settembre 2012 · Posted in ,

Spesso la frequentazione dell’ora di religione cattolica in Italia diventa di fatto obbligatoria. Tra scuole che non garantiscono l’insegnamento alternativo e famiglie che si trovano sotto pressione più o meno velata da parte di dirigenti scolastici e insegnanti. E che cedono per fanno frequentare ai figli l’Irc.
Una recente sentenza del Tar del Molise potrebbe aprire nuove prospettive, ribadendo ancora una volta che le scuole devono garantire un’alternativa all’Irc. I genitori di due studenti di un liceo classico di Larino (CB) si sono rivolti al tribunale amministrativo regionale per poter esercitare la scelta di non avvalersi dell’ora di religione, oltre i termini previsti. Inizialmente il dirigente scolastico aveva permesso che i loro figli non frequentassero l’ora di religione, nonostante avessero optato per l’Irc. Ma poi aveva cambiato idea, costringendo i ragazzi a seguire l’insegnamento religioso. Facendo leva sull’aspetto “culturale” e negando che si trattasse di una forma di catechesi.
Il ricorso, presentato dagli avvocati Marcella Ceniccola, Michele Coromano e Michele Franchella, ha fatto leva sulla violazione della libertà di scelta e di pensiero. I giudici hanno convenuto sul fatto che negare la possibilità di cambiare nel corso dell’anno va contro i principi costituzionali e che l’Irc deve essere davvero facoltativo per gli studenti, annullando il provvedimento dell’istituto.
L’avvocato Ceniccola ha dichiarato che è una sentenza “importante, perché garantisce la libertà incondizionata di scelta di avvalersi o meno dell’ora di religione a scuola”. La scelta “può essere effettuata e modificata in qualsiasi momento dell’anno scolastico, a prescindere dalle norme meramente organizzative che fissano il termine all’atto di iscrizione”, ha aggiunto il legale. Proprio a tutela di “supremi principi costituzionali, quali la libertà di religione e la libertà di pensiero, che attengono a diritti assoluti ed indisponibili della persona”.

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