NO ALLE CATTEDRE SUPERIORI A 18 ORE

venerdì 20 luglio 2012 · Posted in ,

Abbiamo inviato la richiesta sottostante contro la costituzione di cattedre con orario settimanale superiore alle 18 ore. Chiediamo a tutti i colleghi che fossero a conoscenza di simili situazioni di avvertirci per poter intervenire tempestivamente a tutela di coloro che con questa procedura rischiano la soprannumerarietà, di coloro che non intendono sobbarcarsi ulteriori classi (scarica il modello di reclamo da http://www.cobas-scuola.it) e dei precari a cui vengono ulteriormente tolte altre possibilità di lavoro.


Al Ministro della Pubblica Istruzione
Segreteria del Ministro
Ufficio di Gabinetto
Direzione generale per il personale scolastico


Oggetto: Richiesta di incontro urgente - illegittimità della formazione cattedre con oltre 18 ore
Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che negli organici docenti per l’anno scolastico 2012/2013 l’Amministrazione Scolastica stia provvedendo a formare, in base al prospetto dei dati sintetici fornito dal sistema informativo, cattedre di alcune classi di concorso, come la AO25 e la AO60 nei Licei Scientifici e la AO17 e AO47 negli istituti professionali , con oltre 18 ore di insegnamento settimanali. Le SS.LL. sono chiaramente a conoscenza che tale pratica è assolutamente illegittima e in palese contraddizione non solo con le disposizioni del CCNL ma con la stessa normativa ministeriale vigente (art. 19 D.P.R. 81 del 20-03-2009 e circolare ministeriale 25 del 29.03.2012).
Dalle norme pattizie (articolo 28, comma 5, del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009) risulta in modo evidente ed inconfutabile, che l’orario obbligatorio di cattedra nelle scuole secondarie non può superare le 18 ore settimanali.
L’art. 19 del DPR n. 81 del 20 marzo 2009 (GU n. 151 del 2 luglio 2009) recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola” ai sensi dell’art. 64, comma 4 del DL 25/6/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008 n. 133 ha innovato la materia solo con la eliminazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia”, ma anch’esso non ha previsto, la possibilità di superare il limite delle 18 ore settimanali e testualmente al comma 4 ribadisce “I Dirigenti Scolastici ... attribuiscono spezzoni orario fino a 6 ore ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali”.
Per ultima, la circolare 25 del 29/3/2012 così recita a proposito delle cattedre in deroga alle 18 ore settimanali: Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
piano dell’offerta formativa. Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64) è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente." Infine, sempre la CM 25/2012 a pag. 14 prevede che " ... in considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più formate cattedre ordinarie ma solo cattedre interne, utilizzando contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime ...".
Dunque l’obbligo di completamento della cattedra è fissato da tutte le norme sino alle 18 ore di insegnamento, e non oltre. Nessuna norma prevede la costituzione di cattedre oltre le 18 ore senza il consenso del docente, e solo con le procedure già richiamate in ordine all’assegnazione di ore eccedenti da parte dei Dirigenti Scolastici.
Con la costituzione di cattedre oltre le 18 ore, quindi, è stato violato palesemente il CCNL del Comparto Scuola e il DPR 81/2009.
A sostegno di quanto affermato si ricorda che in svariati recenti contenziosi giurisdizionali è stato acclarato univocamente tale assunto e l’Amministrazione Scolastica è stata condannata dai Tribunali del Lavoro per aver illegittimamente costituito cattedre di insegnamento con oltre 18 ore, anche in insegnamenti, quali ad esempio scienze e disegno e storia dell’arte, per i quali i previgenti ordinamenti (previgenti perché non più in vigore) prevedevano la possibilità di costituire cattedre di 20 ore settimanali di insegnamento. La disposizione del vecchio DM del 1952 di costituire cattedre di scienze e disegno e storia dell’arte 20 ore è inoltre incompatibile con il testo unico del 1994 e con tutte le altre norme successive. Inoltre, c'è da sottolineare che dal 1952 a oggi il vecchio ordinamento dei licei è profondamente cambiato e non esiste più quello previsto dal DM del 1952 dato che sono state introdotte tutte le varie sperimentazioni (mini, maxisperimentazioni, autonomia, proteo, etc) che presentano quadri orari di scienze e disegno e storia dell’arte completamente diversi da quello previsto dal suddetto decreto. Inoltre il quadro orario per le classi prime dei nuovi licei è diverso sia da quello del 1952, sia da quello presente nelle varie sperimentazioni.
Alla luce della normativa vigente e soprattutto in riferimento al DPR 81/2009 e alla CM 25/2012 le cattedre come la AO25 e la AO60 nei Licei Scientifici e la AO17 e AO47 negli istituti professionali devono essere ricondotte a 18 ore. Le illegittime cattedre così costituite provocano e provocheranno un danno grave alle/ai docenti che diventano soprannumerari, a coloro cui vengono assegnate cattedre superiori alle 18 ore ed, infine, al personale docente precario che in tal modo si vedrà scippare dalle future disponibilità ulteriori ore di insegnamento, cui avrebbe diritto nel prossimo anno scolastico.
Tutto ciò premesso e considerato, e valutato che nessuna norma prevede che sia possibile attribuire una cattedra oltre le diciotto ore settimanali di insegnamento obbligatorie, la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS - Comitati di Base della Scuola
CHIEDE
un incontro urgente
Rimanendo in attesa di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti
Per i Cobas - Comitati di Base della Scuola

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