Il TAR della Toscana riconosce le prerogative degli organi collegiali della scuola contro le pretese manageriali del Dirigente Scolastico.

giovedì 31 maggio 2012



Il fatto: il Consiglio di Istituto del Galluzzo, in conformità allart. 10 del T.U. n. 297/94, aveva deliberato i criteri generali per la formazione dell'orario della scuola secondaria di primo grado, confermando per l'anno scolastico prossimo l'orario differenziato con due sezioni con l'orario su sei giorni le le altre con lorario su cinque giorni con il sabato libero.
Il Dirigente Scolastico, ritenendo erroneamente che per effetto del cd Decreto Brunetta il Dirigente Scolastico sia diventato nella scuola  un manager assoluto con il conseguente esautoramento del ruolo degli organi di democrazia scolastica, ha sostenuto  che il Consiglio di Istituto  non potesse più deliberare i criteri generali per la formazione dell'orario; tuttal più poteva esprimere un parere non vincolante.
A seguito del ricorso proposto dai genitori con l'assistenza dell'Avv. Corrado Mauceri, esponente del Tavolo Regionale per la difesa della scuola statale, con ordinanza n. 347/12, il TAR ha invece ritenuto che il Dirigente Scolastico deve tenere conto dei criteri generali validamente deliberati dal CdI ed ha ordinato al Dirigente Scolastico di provvedere ad adottare l'atto terminale del procedimento, ovviamente tenendo conto dei criteri generali deliberati dal CdI, entro 15 giorni.
E auspicabile che il Dirigente Scolastico si convinca che gli organi di democrazia scolastica esistono ancora e che le loro competenze devono essere rispettate.Peraltro se  la scuola deve essere per i giovani una palestra di democrazia, sarebbe opportuno che chi la dirige dia il buon esempio in tale senso.

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