Il dirigente non può sospendere ma solo censurare il docente

Dopo le due ordinanze dei giudici del lavoro del Tribunale di Terni che sospendono i provvedimenti disciplinari irrogati dal dirigente scolastico dell'ITT di Terni (iscritte al R.G. n 720 e 721) e la sentenza 700/16 del Tribunale di Potenza ormai i pronunciamenti sono molteplici, anche se fanno testo tra le parti


    Il dirigente scolastico, in quanto tale, è responsabile delle proprie decisioni e, per l'effetto, non agisce all'interno di un vincolo gerarchico in senso stretto, la risposta al quesito va individuata nell'orientamento della prevalente giurisprudenza, secondo il quale la competenza del dirigente scolastico nei confronti dei docenti si esaurisce nelle sanzioni dell'avvertimento scritto e della censura. 
   Va detto subito che le sentenze fanno stato solo tra le parti. Ma è anche vero che, trattandosi di un orientamento ormai consolidato, l'applicazione di sanzioni sospensive a docenti da parte di dirigenti scolastici si infrangerebbe inesorabilmente sotto il maglio del giudice del lavoro. E ciò comporterebbe a sua volta una sorta di non punibilità di fatto nei confronti di eventuali docenti autori di comportamenti antidoverosi. Ipotesi, questa, contraria al principio di buona amministrazione dal quale discende l'obbligatorietà dell'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici, al quale è informata la legge 15/2009 e il decreto di attuazione 150/2009. È opportuno ricordare, peraltro, che l'esaurimento del potere disciplinare per colpa del dirigente (per esempio per errata individuazione della sanzione da applicare) comporta l'insorgenza a suo carico della responsabilità disciplinare.
    Allo stato attuale, dunque, costituisce comportamento prudente da parte del dirigente scolastico, in caso di notizia di comportamenti antidoverosi, non costituenti lievi mancanze, da parte di docenti, rimettere tempestivamente gli atti all'ufficio per i provvedimenti disciplinari che, peraltro, è competente anche per le sanzioni più lievi. 
    Ciò vuol dire che, qualora in sede di contraddittorio l'ufficio dovesse accertare che il comportamento oggetto del procedimento dovesse costituire mancanza lieve, potrebbe comunque adottare sanzioni quali l'avvertimento scritto o la censura evitando comunque che il decorso del termine ponga nel nulla l'azione disciplinare.

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