FORMAZIONE DEI DOCENTI non c’è alcun tetto di ore obbligatorie


 La nefasta Legge 107/15 al comma 124 definisce la formazione dei docenti a tempo indeterminato permanente, strutturale e obbligatoria, ma non definisce alcun tetto di ore.
Anzi la nota del MIUR del 15 settembre 2016 "Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico” afferma esplicitamente:
Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L'obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano”.
Nel "Piano Nazionale della Formazione" emanato dal MIUR il 3 ottobre mancano ancora le modalità di attuazione in termini di quantificazione temporale delle unità di formazione.
Il CCNL Scuola 2006-2009 non prevede l'obbligatorietà della formazione per i docenti limitandosi a definire come diritto la formazione degli insegnanti, senza alcun obbligo.
Pertanto la formazione del personale docente, nel rispetto del vigente CCNL, è un diritto e non un dovere del docente e può essere fruita fino al limite dei 5 giorni con sostituzione ai sensi delle supplenze breve come novella l’art. 64 del CCNL.

Le 125 ore nel triennio, di cui si parla ad esempio nella relazione tecnica allegata alla legge 107 e nel “Piano Nazionale della Formazione”, sono solo propositi del MIUR e non hanno valenza normativa; in pratica nessuno può aumentare il nostro orario di lavoro  senza alcun riconoscimento economico, indipendentemente dal CCNL. 

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