Coordinatore classe: il docente può rifiutare l’incarico

venerdì 23 settembre 2016

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Una delle domande fatta dai docenti ad inizio di questo anno scolastico: “Il Ds mi ha nominato coordinatore di classe, posso rifiutare questo incarico?” La risposta a questa domanda è: “Il docente che non desidera essere delegato dal DS a ricoprire il ruolo di coordinatore di classe, può tranquillamente rifiutare l’incarico”. 
 In quasi tutte le scuole, a inizio anno scolastico, il Dirigente scolastico nomina con un decreto scritto, per ogni singolo Consiglio di classe, un docente coordinatore. Di solito, in assenza del Ds, il coordinatore presiede il Consiglio di classe. Quindi il coordinatore di classe oltre aricoprire il ruolo di coordinatore, svolge, se il DS non partecipa a un Consiglio o a uno scrutinio, il ruolo di Presidente. In tal caso la figura del coordinatore non deve coincidere con quella di segretario verbalizzante.

È necessario sottolineare che il ruolo di coordinatore di classe, che in assenza del dirigente scolastico è delegato a fare il Presidente dello stesso Consiglio, non è obbligatoria, ma è soggetta alla libera accettazione dello stesso docente. Quindi il docente nominato d’ufficio coordinatore di classe, se volesse dimettersi da tale nomina, può farlo tranquillamente facendo una semplice domanda di dimissione. Il ruolo di Presidente del Consiglio è invece obbligatorio. Infatti in caso di assenza del Ds da un Consiglio di classe o da uno scrutinio di fine quadrimestre, è obbligatoria la nomina di un Presidente del Consiglio di classeNon è possibile dimettersi, salvo impedimenti oggettivi, dall’incarico di Presidente e Segretario verbalizzante del Consiglio di classe. In ogni caso, se il dirigente scolastico è impossibilitato a presiedere un Consiglio di classe, sarà sempre lo stesso Ds a decidere quale dei docenti del Consiglio lo presiederà. Tra i compiti delegati al coordinatore di classe c’è anche quella di ricoprire la funzione di Presidente. Tuttavia le funzioni di coordinatore e Presidente del Consiglio di classe, possono essere ricoperti dalla stessa persona, ma restano funzioni distinte.
È molto importante sapere che non è consentito dalle norme che sia uno dei collaboratori dello staff dirigenziale a Presiedere un Consiglio di classe in cui detto collaboratore non sia docente. Solo se il Preside è assente ed è stato sostituito dal docente vicario, quest’ultimo può presiedere un Consiglio di classe anche non essendo docente della stessa.
Anche se il coordinatore di classe può tranquillamente dimettersi dall’incarico, per la regolarità della seduta di un Consiglio di classe, la figura del Presidente e quella del Segretario sono obbligatorie e, in ogni caso, devono essere sempre distinte.
Nell’organizzazione del lavoro di molte scuole, i consigli di classe prevedono già in partenza la figura del coordinatore di classe e la figura del segretario verbalizzante. In particolare la figura del coordinatore, che non è ancora istituzionalizzata come obbligatoria dalla legislazione scolastica, deve essere inserita nel PTOF della scuola e regolarizzata nei suoi compiti e nella sua retribuzione nel contratto d’Istituto. di Lucio Ficara,  La Tecnica della scuola  20.9.2016

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