VADEMECUM DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO FASE B

giovedì 10 settembre 2015 · Posted in

Come si deve comportare chi riceve una proposta di assunzione in fase B

Tutti gli aspiranti che hanno presentato domanda on line per la fase B entro il alle ore 00.01 del giorno 2 settembre 2015 riceveranno una mail che li informa dell'esito della procedura. Nel caso di aspirante soddisfatto sarà presente in archivio anche un documento di proposta di assunzione. Chi attraverso il sistema informativo OnLine, raggiungibile mediante apposito link sul sito www.istruzione.it, sia destinatario di una proposta di assunzione in ruolo non accetti la proposta di assunzione prima della convocazione per le supplenze a tempo determinato. Se ha una proposta di supplenza nelle nomine a tempo determinato anche su uno spezzone (è determinante che sia almeno fino al 30 giugno) la accetti e quest’anno rimane nella provincia di appartenenza. Ovviamente se non ha una proposta di supplenza accetti subito la proposta di assunzione nella fase B. E se la proposta di assunzione nella fase B fosse nella propria provincia di appartenenza e addirittura e migliore della proposta di supplenza (caso per altro difficile a verificarsi) accetti la proposta della fase B e rifiuti la supplenza.
I docenti destinatari possono accettare espressamente la proposta di assunzione entro le ore 24.00 del giorno 11 settembre 2015 (il termine è perentorio) avvalendosi esclusivamente delle apposite funzioni disponibili nel sistema informativo. Si fa presente che in caso di mancata accettazione, nei termini e con le modalità predetti, i docenti destinatari non possono ricevere ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato, non partecipano alle fasi successive del piano di assunzioni e sono definitivamente espunti dalle graduatorie di merito e ad esaurimento in cui sono iscritti.
Come accettare la proposta ?  L'accettazione della proposta del ruolo dovrà essere comunicata attraverso Istanze on line.: su Istanze on line ci sarà la funzione di accettazione/rinuncia alla proposta di assunzione. Dopo l-'accettazione della proposta verrà collocato nell'archivio personale dell'aspirante un pdf di perfezionamento della proposta di assunzione.
Per la comunicazione della supplenza invece bisogna seguire le indicazioni fornite dagli Uffici Scolastici.
La sede di servizio
Con questa procedura dunque viene assegnata la provincia. All'interno di essa bisognerà poi scegliere (per chi dovrà assumere concretamente servizio nell'a.s. 2015/16) la sede di servizio. La scelta della sede di servizio avverrà dal 12 al 14 settembre, secondo i calendari pubblicati dagli Uffici Scolastici della provincia alla quale si è stati assegnati. In base ai calendari, i docenti nominati in ruolo vengono convocati per scegliere le sedi disponibili nell'ordine costituito dai loro punteggi.
La sede assegnata nel primo anno è provvisoria. Per i docenti assunti nella fase B, l'assegnazione alla sede provvisoria avviene al termine della relativa fase. Per chi precedentemente abbia conseguito un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o annuale fino al 31 agosto (ma non una supplenza breve e saltuaria) la presa di servizio sarà rimandata alla conclusione della supplenza. In tal caso l'assegnazione avviene al 1º luglio 2016 (ovvero al termine degli esami di stato della scuola secondaria di secondo grado), per chi è titolare di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e al 1º settembre 2016 per chi ha conseguito una supplenza annuale (fino al 31 Agosto). C’è da sottolineare che questo anno (salvo le rare eccezioni di supplenze su posti di organico di diritto fino al 31 agosto) il conferimento delle supplenze a tempo determinato avviene su posti dell’organico di fatto fino al 30 giugno. Per i docenti assunti nella fase B la decorrenza giuridica decorre dal 1 settembre 2015 mentre la decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.
Assunzione nella sede definitiva di titolarità
Ai neo-immessi in ruolo è  attribuita una sede provvisoria.
I neoassunti nella fase B, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, sono assegnati agli ambiti territoriali, così come i colleghi in esubero o soprannumerari (L. 107/15 c. 73 terzo e quarto periodo).
Questa evidente disparità di trattamento rispetto ai neoassunti nelle fasi 0/A, oltre che essere un’ingiustizia, rappresenta una palese contraddizione della L. 107/15, poiché le operazioni di mobilità vengono avviate a marzo di ogni anno, mentre la definizione degli ambiti territoriali è previsto che sia fatta entro il 30 giungo 2016 (L. 107/15 c. 66 secondo periodo). Appare quindi difficilmente realizzabile già nell’a.s. 2016/17 quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 73: “Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.” I COBAS attueranno ogni iniziativa affinché la titolarità di cattedra sia estesa a tutti i docenti assunti in ruolo.
La Legge 107/15, seppur con la contraddizione appena evidenziata, per l'anno scolastico 2016/2017 prevede un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nella fase B, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia previsto dal Testo Unico (L. 107/15 c. 108 primo periodo). (N.B. Anche per questo motivo sarà stato importante aver approvato, nei Collegi Docenti, posti di potenziamento su CATTEDRE e non su progetti o coordinamento).
La Legge 107/15 prevede che, solo successivamente, i docenti assunti nella fase B dalle GaE partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.
L’assegnazione provvisoria interprovinciale potrà essere richiesta, limitatamente all’a.s. 2015/16, soltanto dai docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 (N.B. Altro motivo per cui sarà stato importante aver approvato, nei Collegi Docenti, posti di potenziamento su CATTEDRE e non su progetti o coordinamento) anche in deroga al vincolo triennale (L. 107/15 c. 108).
Il primo anno di lavoro a tempo indeterminato
La principale fonte normativa del rapporto di lavoro pubblico è il D.lgs. 165/2001, che ha stabilito la "privatizzazione" dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione. Con il termine "privatizzazione" si intende che la disciplina del rapporto di lavoro è affidata alla contrattazione tra le parti e non alla legge. Per questo motivo conoscere i contratti collettivi della scuola è importante. Al riguardo le sedi provinciali dei COBAS possono aiutarti.

Il rapporto di lavoro
A partire dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1994/1997 l'assunzione del personale della scuola avviene con la sottoscrizione di un contratto di lavoro tra l'amministrazione e colui che è stato individuato come avente diritto al posto.
L'assunzione può avvenire, se lo chiedi, anche su posto part-time, nel senso che al momento dell'assunzione puoi optare per un orario ridotto ( e puoi ottenerlo se non è saturo il contingente provinciale).

La sottoscrizione del contratto
Con la sottoscrizione del contratto scattano per il lavoratore una serie di diritti e di doveri. Nel contratto individuale di lavoro (artt. 25 e 44 CCNL 2006/2009) sono indicati alcuni elementi essenziali costitutivi del rapporto stesso. E’ indicato anche il termine entro il quale è obbligatorio assumere servizio nella sede stabilita. La mancata presentazione in servizio, se non giustificata da gravi motivi (malattia, ecc.) comporta la perdita dell'impiego.


Gli adempimenti di rito all’atto della presa di servizio nella sede del ruolo
E’ importante prendere immediatamente servizio nella sede assegnata per il ruolo e presentarsi con la nomina ricevuta on-line, il documento di identità, il codice fiscale e l’IBAN del conto corrente postale o bancario che è necessario per la stipula del contratto.
Al momento della stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il docente, in base al DPR 445/00, non è più tenuto a presentare i cosiddetti documenti di rito : certificato di nascita; certificato di cittadinanza italiana ovvero di cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; certificato generale del Casellario giudiziale; certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota, in data non anteriore a 6 mesi; copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva. Sono infatti sufficienti le dichiarazioni contenute nelle domande a suo tempo presentate per la partecipazione al concorso o per l’inserimento nelle graduatorie permanenti.
Non è più obbligatorio presentare la certificazione di idoneità fisica all’impiego. L'obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all'impiego è stato abolito dall'art. 42 del DL 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n.98.
Non è più obbligatorio presentare documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione : basta autocertificare tutto.
All’atto dell’assunzione e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni dalla stipula del contratto, pena l’annullamento della stipulazione o la risoluzione del rapporto di lavoro, è necessario provvedere ad una serie di adempimenti obbligatori.
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione al fine della consegna dei “documenti di rito” (art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000). Il relativo modello va richiesto alla segreteria della scuola di servizio al momento della presa di servizio e presentato compilato al momento della stipula del contratto. Attenzione a riportare dati veritieri : se non presentati in maniera veritiera comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro e le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00.
  • Dichiarazione dei servizi (da non confondere con la ricostruzione di carriera). In base all’art. 145 DPR 1092/73 permane l’obbligo della dichiarazione dei servizi non di ruolo prestati nella scuola, nelle Amministrazioni statali, negli Enti Pubblici o alle dipendenze di privati, da libero professionista o da lavoratore autonomo. Il relativo modulo va richiesto alla segreteria della scuola di servizio al momento della presa di servizio.
  • Dichiarazione di indisponibilità circa l’esistenza di altri rapporti di lavoro. Il dipendente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lvo 165/2001 o dall’art. 508 del D.Lvo 297/1994.
Altre domande/documentazioni che, in base alla situazione personale, sarebbe opportuno presentare sono le seguenti:
·         computo/riunione/riscatto/ricongiunzione ai fini pensionistici dei servizi/periodi prestati presso enti pubblici o privati o come lavoro autonomo. Rivolgersi alla segreteria della scuola di servizio che darà indicazioni in merito alle modalità di presentazione.

Rispetto alla richiesta di adesione alla previdenza integrativa (fondo ESPERO) come COBAS sconsigliano assolutamente l’adesione al fondo ESPERO.
Per informazioni, compilazione delle domande e controllo della documentazione gli iscritti ai COBAS possono usufruire della consulenza della sede provinciale di riferimento.
Periodo di prova e anno di formazione
Il rapporto di lavoro diventa stabile solo dopo il superamento del prescritto periodo di prova. Il periodo di prova per i docenti, secondo quanto stabiliscono l’art.438 del D.Lvo 29/84 e il Ccnl 2003, ha la durata di un anno. I docenti neoimmessi in ruolo da concorso o dalle graduatorie permanenti sono nominati in prova e destinati ad un anno di formazione, ancora in gran parte definito dalle CCMM 267/91, 73/97 e dalla Nota 39 del 28/5/2001. La materia resta regolamentata dall'art. 437 del T.U.

Periodo di prova

I docenti assunti nella fase B destinatari di una supplenza nella propria provincia possono svolgere l'anno di prova e di formazione nell'anno scolastico 2015/16 se la supplenza ottenuta nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell'insegnamento di materie affini. È possibile ad esempio svolgere l’anno di prova e il corso di formazione è valido anche se si è destinatari di una supplenza nella propria provincia (es. nomina giuridica in A043 e supplenza in A043 o A050, e viceversa) e anche se la nomina in ruolo è sul sostegno e la supplenza sulla disciplina (es. nomina giuridica in AD00 e incarico su A043 o A050, o viceversa).
Il Ministero si era già espresso in tal senso con la nota 3699/2008: “si precisa che per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto 2007, e in servizio nell'a.s. 2007/2008 come supplente annuale, sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale.
Resta fermo per il predetto personale la possibilità di svolgere le attività di formazione nel corso dello stesso anno scolastico. Tale opzione è consentita anche alla lavoratrice madre, seppur in assenza di regolare prestazione del servizio. Va infine ribadito che l'anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera. Per quanto riguarda il personale neo-nominato che opta per il conferimento di supplenza ai sensi dell'art. 36 o 59 del C.C.N.L. del 29/11/2007, questo è tenuto al superamento del periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso ovvero nel profilo professionale di titolarità, atteso che a norma del 2° comma, delle citate disposizioni al predetto personale si applica la disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato.”
E recentemente il MIUR è di nuovo intervenuto, con la nota 1441 del 20 febbraio 2014: “Per i docenti neo nominati in ruolo su posti di sostegno, con decorrenza giuridica 1/9/2013, l'anno scolastico è considerato come anno di prova purché il neo nominato presti servizio in qualità di supplente (annuale, fino al termine delle attività didattiche o con supplenze temporanee di almeno 180 gg.). Per quanto riguarda la validità del servizio si richiama la nota della D.G. del personale scolastico prot. n. 3699 del 29 febbraio 2008 che si riporta in stralcio: “…è valido, ai fini della prova, il servizio prestato come supplente purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini…”

Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche (L. 107/15 comma 116).
A titolo esemplificativo sono da ritenersi utili:
a)      le attività didattico-educative e psico-pedagogiche ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della Legge n. 270/82;
b)      l'utilizzazione per corsi ed iniziative di istruzione finalizzati al conseguimento dei titoli di studio;
c)      la messa a disposizione per supplenze;
d)     le attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali;
e)      l'utilizzazione su insegnamenti affini, anche in istituti e scuole superiori da parte di docenti di scuole medie e viceversa;
f)       l'utilizzazione in attività di sostegno ad alunni portatori di handicap negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica;
g)     l'utilizzazione in attività di coordinatore dei servizi di biblioteca o di orientamento scolastico (per i docenti di scuola secondaria di II grado ed artistica), e in attività di operatore tecnologico o psicopedagogico (per i docenti di scuola elementare e secondaria di I grado).
Fermo restando che le attività didattiche terminano il 30 giugno, i periodi computabili per il compimento dei 180 gg sono:
1.      giorni di lezione;
2.      le domeniche, gli altri giorni festivi, le 4 giornate di riposo, le vacanze pasquali e natalizie, il giorno libero, se ricadenti in un periodo di servizio;
3.      i giorni compresi nel periodo che va dall’inizio dell’anno scolastico (1 settembre) all'inizio delle lezioni se il collegio docenti si è riunito in questo periodo;
4.      gli esami di stato;
5.      interruzioni dovute a cause di pubblico interesse (elezioni, disinfestazioni, neve, ecc.);
6.      i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall’UST (art. 438 comma 3 T.U.) e dall’istituto;
7.      il primo mese di congedo di maternità;
8.      i giorni di astensione dal lavoro per sciopero.
Non sono computabili: i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per malattia, le aspettative, eccetto quelle parlamentari; i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame; le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della Legge 23.121977 n. 937.
Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) può avvenire più volte senza limitazioni.
Corso di formazione

Durante il periodo di prova il personale docente, a cui il Dirigente (L. 107/15 c. 117) - non più il Collegio Docenti - affianca un tutor, è ammesso ad un anno di formazione che "ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni" (art. 440 T.U.).
Le attività di formazione, ai sensi della nota MIUR 6768 del 27 febbraio 2015, hanno una durata complessiva di 50 ore e si articolano sostanzialmente di tre parti:
·         incontri informativi e laboratori formativi dedicati (17 ore in presenza + 3 ore di ricerca e documentazione online);
·          attività ‘peer-to-peer’, da svolgere con il tutor (10 ore);
·         attività da svolgere online, corrispondente a 20 ore (creazione di un ‘portfolio’ del docente su apposita piattaforma Indire, che riguarderà le esperienze e le attività svolte dal docente neoassunto e costituirà la relazione finale da discutere davanti al comitato di valutazione).
Il Direttore del corso di formazione rilascerà un attestato finale che certificherà la partecipazione alle attività di formazione (incontri e laboratori, ricerca e documentazione online, attività peer-to-peer) e le ore svolte.
Le attività svolte in piattaforma relative al Portfolio del docente si concludono con la creazione di un documento in PDF che, insieme ad altri documenti caricati sulla piattaforma stessa, costituirà il lavoro conclusivo da presentare alla scuola.
Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi del comma 129 della Legge 107/15, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
Al fine di esprimere il proprio parere, il comitato di valutazione è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
È compito del dirigente curare alla fine dell’anno scolastico la relazione conclusiva sull’anno di formazione di ciascun docente.
Il comitato, sulla base della relazione del tutor e di altri elementi forniti dal capo d'istituto, esprime il proprio parere su cui si baserà lo stesso dirigente scolastico per decretare:
1.      la conferma in ruolo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, con provvedimento definitivo;
2.      la dispensa dal servizio (art. 129 Dpr 3/57), sentito il Consiglio Scolastico Provinciale per i docenti di materna, elementare e media, o il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione per la secondaria superiore;
3.      la proroga: a) per acquisire maggiori elementi di valutazione, una sola volta nell’anno scolastico successivo (previa consultazione del CSP o CNPI); b) perché non sono stati prestati i 180 giorni di effettivo servizio.
Il rinvio dell’anno di prova può avvenire più volte senza limitazioni. Nel caso di legittimi impedimenti al raggiungimento dei 180 giorni (maternità, servizio militare o civile, giudice popolare e cariche elettive) è prevista la retrodatazione della nomina con effetti economici solo per l’assenza determinata dal congedo di Maternità.
Il periodo di prova si considera superato se non si ricevono comunicazioni contrarie da parte del dirigente scolastico.

Ricostruzione di carriera
La ricostruzione della carriera consente di far valere i servizi di docente svolti prima dell’assunzione ottenendo così il riconoscimento dell’anzianità ed un livello stipendiale più alto. La domanda di ricostruzione della carriera può essere presentata solo dopo la conferma in ruolo, una volta superato l’anno di prova e ottenuta la sede di titolarità.
E’ importante presentare la documentazione della ricostruzione di carriera appena preso servizio nella scuola di titolarità potendo così ottenere quanto prima i benefici che derivano dal nuovo inquadramento economico. Se la domanda di ricostruzione viene presentata dopo 5 anni dall'assunzione si perdono i relativi benefici.

COBAS - Comitati di Base della Scuola

Sede provinciale via del Lanificio 19 . Terni tel 328 6536553

sede nazionale: viale Manzoni, 55  - 00185 Roma
tel 0670452452  -  tel/fax 0677206060

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