Sciacca: un'altra importante sentenza sui permessi personali: non vanno scandagliati

giovedì 14 novembre 2013 · Posted in , ,

Documentare la domanda di permesso per motivi personali con l'esigenza di dovere «accompagnare il proprio coniuge ad effettuare alcuni controlli medici» è sufficiente ai fini dell'insorgenza del relativo diritto. La formulazione ampia e generica dell'articolo 15 del contratto, che regola questo genere di assenze, esclude, infatti, che il richiedente sia tenuto ad indicare specificamente la ragioni di tempo e luogo che abbiano indotto l'interessato a chiedere di fruire del permesso. E ciò vale sia per i 3 giorni di permesso che per i 6 giorni di ferie, ivi previsti, sempre che queste ultime vengano fruite per motivi personali o familiari. Così ha deciso il giudice del lavoro di Sciacca con una sentenza depositata il 25 ottobre scorso (271/2013). La sentenza si inquadra nel costante orientamento della giurisprudenza di merito, concorde nel ritenere che i permessi per motivi personali o familiari (compresi i 6 giorni di ferie fruibili a seguito dell'esaurimento dei 3 giorni di permesso) siano diritti soggettivi potestativi. E che la relativa fruizione sia condizionata alla mera presentazione dell'istanza recante la descrizione del fatto che integra tali motivi. Su quest'ultimo elemento, peraltro, la più recente giurisprudenza ha spiegato che non è necessario che il motivo sia serio, perché il contratto non prevede tale condizione. E il giudice del lavoro di Sciacca ha spiegato, inoltre, che la descrizione del fatto, necessaria ai fini della documentazione del permesso o delle ferie per motivi personali o familiari, non necessita dell'indicazione del tempo e del luogo. In altre parole, secondo il giudice, non è necessario indicare nell'istanza dove si verificherà il fatto personale o familiare posto a fondamento della domanda. E nemmeno l'ora o la data precisa in cui avverrà. . Nella domanda l'interessato deve raccontare il fatto che integra il motivo personale o familiare, ma non è tenuto a riferire i particolari. Ne consegue, che la prassi di anticipare la domanda con un colloquio è da intendersi come mero atto di cortesia.

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