Assegnazioni, salta il divieto per chi ha figli fino a 8 anni

giovedì 8 agosto 2013


Il divieto di accesso alle assegnazioni provvisorie interprovinciali, previsto dal decreto legge 70/2011, non si applica ai genitori di bambini fino ad 8 anni di età. Il chiarimento viene dalla direzione generale del personale il 25 luglio scorso (Prot. n. A00DGPER 7712). E consiste in una deroga all'inamovibilità per 5 anni prevista dal decreto sviluppo del 2011. Una preclusione contenuta nel comma 21, dell'articolo 9, il quale «riguarda i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012» si legge nella relazione illustrativa presentata al Parlamento all'atto della discussione del provvedimento «prevedendo che la possibilità di chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in una provincia diversa da quella di cui sono titolari inizia dopo cinque anni di effettivo servizio». Tale divieto è stato recepito nell'articolo 2, comma 2, del contratto sui trasferimenti e i passaggi di ruolo. Fatte salve le precedenze. Che tutelano i disabili, gli assistenti dei disabili e altre categorie di personale che versino in determinate situazioni di stato. E si applica anche alle utilizzazioni e le assegnazioni. Idem per le eccezioni in favore dei titolari di precedenza. Nel contratto sulla mobilità annuale, però, che c'è una precedenza aggiuntiva che attribuisce una priorità al genitore se il bambino non ha più di tre anni. E che, per gli stessi motivi, consente la mobilità interprovinciale ai genitori di bambini piccoli o, comunque fino ad 8 anni di età. Tale ultima deroga vale per le lavoratrici madri o, in alternativa i lavoratori padri anche adottivi o affidatari, assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2011, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto. Il tenore letterale della clausola negoziale aveva indotto alcuni funzionari degli uffici periferici ad escludere che la deroga si applicasse anche agli immessi in ruolo negli anni successivi al 2011. E dunque, l'amministrazione centrale ha ritenuto di interpretare tale agevolazione in modo estensivo.

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