Ata in servizio fino al 30 giugno e al 31 agosto

mercoledì 29 maggio 2013 · Posted in , ,


Gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici in servizio nel corrente anno scolastico con contratto fino all'avente titolo, conferito dai dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 40 della legge 449/1997, potranno permanere in servizio fino al 30 giugno, se occupano un posto disponibile ma non vacante, ovvero fino al 31 agosto, se occupano un posto disponibile e vacante.
È quanto si ricava dalla lettura della nota n. 4988 del 21 maggio 2013 trasmessa dalla direzione generale per il personale scolastico del ministero dell'istruzione agli uffici scolastici regionali e territoriali.
La decisione ministeriale è la inevitabile conclusione del pasticcio venutosi a creare a seguito del mancato perfezionamento della procedura di transito del personale docente inidoneo per motivi di salute nei ruoli del personale Ata, come prevede l'art. 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.
All'inizio del corrente anno scolastico, la predetta direzione generale con la nota n. 6340/bis del 30 agosto 2012, aveva infatti autorizzato i dirigenti scolastici a conferire, appunto nelle more del perfezionamento della suddetta procedura di transito e in attesa dell'autorizzazione per le immissioni in ruolo sui posti vacanti di assistenti amministrativi e tecnici e per la stipula di contratti annuali sui posti non vacanti ma disponibili, supplenze fino alla nomina dell'avente titolo.
Avendo dovuto prendere atto che alla fine dell'anno scolastico in corso non sussistono le condizioni perché la procedura di transito possa essere perfezionata neppure in un immediato futuro, a causa delle notevoli resistenze da parte dei docenti inidonei e delle loro organizzazioni sindacali e professionali che li sostengono e che ritengono il transito tra il personale Ata una dequalificazione professionale oltre che un notevole danno economico, al direttore generale, Luciano Chiappetta, non è rimasto altro che prenderne atto e autorizzare gli uffici periferici a ridefinire la natura e la durata dei contratti, da fine all'avente titolo a fino al 30 giugno o al 31 agosto 2013.

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