Suddivisione alunni in altre classi: è ora di dire basta!

lunedì 21 novembre 2011

di Comitato Genitori ed Insegnanti per la Scuola Pubblica di Padova
Sempre più spesso ci giungono segnalazioni da docenti e genitori di varie scuole relative ad una non corretta gestione delle supplenze (brevi, ma spesso più che brevi…) adottata dai Dirigenti Scolastici.
Il fenomeno, già presente in passato, ha subito una netta accelerazione sotto il ministero Gelmini negli ultimi tre anni; quest’anno sembra però riproporsi in una misura decisamente preoccupante (e sono passati solo quaranta giorni dall’inizio delle lezioni….).
Di cosa si tratta?
In caso di assenza del personale insegnante sta diventando quasi la normalità accorpare le classi, compromettendo innanzitutto il diritto allo studio degli studenti.
Di fatto, mentre nella Scuola Primaria si interrompe l’ordinario svolgimento dell’attività didattica sia nella classe “smantellata”, sia nelle classi ospitanti, nelle Scuole Superiori, oltre a questo, si adotta largamente il metodo di far entrare gli studenti qualche ora dopo l’inizio delle lezioni o di farli uscire qualche ora prima del termine dell’orario scolastico.
In merito al problema vorremmo richiamare alcune cose:
  • la soluzione di accorpamento delle classi, che non è prevista da nessuna normativa (potete verificarlo consultando gli articoli 478 e, per la scuola primaria anche 131, del Testo Unico, che, seppur datato, è tuttora vigente), comporta una modifica non legittima dell’organico, la costituzione di pluriclassi non autorizzate, la violazione del CCNL degli insegnanti (vedi art. 28 del CCNL 2006/2009) e, soprattutto, delle norme sulla sicurezza (infatti, secondo la normativa vigente, un’aula di dimensioni standard non potrebbe contenere più di 26 persone, compreso il docente);
  • a sostegno di tale pratica illegittima e oltremodo antididattica, talvolta i Dirigenti Scolastici, o chi per loro, usano l’argomentazione che i docenti della scuola sarebbero corresponsabili della vigilanza di tutti gli allievi dell’Istituto, e non solo delle loro classi: questa affermazione può ritenersi valida nelle situazioni in cui non si svolge attività didattica (ricreazione, mensa, ingresso/uscita), ma durante le ore di lezione ogni docente è responsabile soltanto degli allievi delle classi in cui esercita l’attività didattica, perché è un insegnante, non un vigilante;
  • a volte i Dirigenti Scolastici impongono le sostituzioni, vietate da tutte le norme vigenti, anche agli insegnanti di sostegno che svolgono una funzione delicata e indispensabile alla piena integrazione degli alunni disabili e che in nessun modo devono essere utilizzati in altri compiti (vedi la nota prot. N. 4274 del 4/08/2009, pag.15: “…l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”);
  • la mancanza di vigilanza e di sicurezza è l’effetto della politica finanziaria di questo Governo: evidentemente non basta la perdita di titolarità di molti docenti, non basta l’aumento del numero degli alunni per classe, con oggettivo aumento del carico di lavoro e di responsabilità, non è sufficiente la perdita del diritto dei docenti, ma anche degli studenti, alla continuità didattica: le procedure di accorpamento delle classi al danno uniscono la beffa;
  • l’utilizzo indiscriminato della pratica della suddivisione è da considerare un insulto alla qualità e all’efficacia dell’attività didattica, poiché si tratta di una vera e propria riduzione delle ore di lezione cui i nostri figli, i nostri alunni, hanno pieno ed assoluto diritto; in proposito, si ritiene opportuno ribadire quanto richiamato con nota prot. 3338 del 25 novembre 2008, e cioè che “…- ferma restando l’esigenza di contenere il conferimento delle supplenze nella misura del possibile – va comunque assicurato l’ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacché il diritto allo studio va in ogni caso garantito“.
  • l’esiguità delle risorse finanziarie, non può essere una giustificazione per pregiudicare il fondamentale diritto all’istruzione e per interrompere un pubblico servizio così come chiarito nella Nota Miur prot. 14991 del 6/10/2009 e nella Nota Miur prot. 9839 dell’8/11/2010: “…Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze”.
Sottolineiamo che, come abbiamo sopra richiamato, i supporti normativi per agire in modo diverso (attribuzione di ore eccedenti da svolgere a pagamento e/o nomina di personale supplente) ci sono; aggiungiamo anche, sempre in base a quanto stabilito dalle note ministeriali, che il Dirigente Scolastico dovrebbe “rendicontare” alla fine di ogni mese quanto ha speso per queste operazioni, al fine di poter chiedere un’integrazione ai (risibili…) stanziamenti che ad inizio anno scolastico il MIUR attribuisce a tutte le scuole.
Perché, dunque, i Dirigenti Scolastici non agiscono in questo modo?
Forse perché il loro operato ogni tre anni è soggetto al giudizio dell’amministrazione, con il rischio (piuttosto remoto, lasciatecelo dire…) di un cambio (se non di una rimozione…) dell’incarico?
In questa situazione pensiamo che sia doveroso agire, cercando di farlo in modo coordinato fra docenti, genitori, studenti (alle scuole superiori), organizzazioni sindacali; vi proponiamo, quindi, questa scaletta operativa:
per i docentiogni volta che la classe viene smistata ed accorpata ad altre pretendere un ordine di servizio scritto del Dirigente Scolastico prima di accogliere gli studenti;
per i genitori: inviare al Dirigente Scolastico e alle RSU d’istituto una segnalazione della prassi poco ortodossa seguita, chiedendo di essere avvisati tramite comunicazione sul libretto personale dei propri figli ogni volta che le classi vengono suddivise o accolgono, diffidando la Dirigenza dal continuare, illegittimamente, a smistare le classi, riservandosi di adire le vie legali al fine di garantire il diritto ad un percorso formativo di qualità di tutte/i gli alunni frequentanti l’istituzione scolastica; trovate qui un modello già predisposto per tale uso, che va ovviamente contestualizzato per la propria situazione;
per gli studenti delle scuole superiori: documentare gli episodi di assenze degli insegnanti “non coperte”. La documentazione dovrebbe riportare:
1. i giorni, le ore e le materie in cui si sono verificate assenze non coperte da supplenti;
2. se gli alunni sono stati lasciati senza sorveglianza (come accade spesso), nel caso  siano minorenni.
L’idea è quella di costruire un database che registri quello che sta avvenendo nelle istituzioni scolastiche della nostra provincia, con l’intento di “andare a battere cassa” all’UST e di rendere pubblica la situazione ai media locali.
Aggiungiamo che in questo senso si è mossa anche l’organizzazione sindacale Cobas della Scuola di Padova, che ha recapitato la diffida che potete scaricare qui a tutti i Dirigenti Scolastici della provincia, al Dirigente dell’USP di Padova dott. Jacolino, al Dirigente dell’UST del Veneto dr.ssa Beltrame.
Altro materiale utile per approfondire la questione lo potete trovare qui e qui.

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